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Barriere architettoniche: il diritto all’accessibilità del condomino disabile e i doveri dell’amministratore (Cass. 15 giugno 2023, n. 17138)

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Barriere architettoniche: il diritto all’accessibilità del condomino disabile e i doveri dell’amministratore (Cass. 15 giugno 2023, n. 17138)

venerdì, 14 luglio 2023

La Corte Suprema di cassazione, con l’ordinanza n. 17138 del 2023, ha affermato che in materia di tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità vittime di disparità di trattamento nell’ambito di un contesto condominiale, costituisce discriminazione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67/2006, la situazione di inaccessibilità all’edificio determinata dall’esistenza di barriere architettoniche.

Scritto da: Martino Giancarlo

L’ordinanza n. 17138/2023 della Corte di cassazione

Nel caso in esame, un condomino, affetto da handicap ed invalido civile, citava in giudizio il Comune di Melendugno e l’amministratore di condominio, invocando l’applicazione della tutela antidiscriminatoria in forza della lesione del suo diritto all’accessibilità dell’edificio, nella parte i cui i convenuti gli avevano precluso o, comunque, limitato il diritto di accedere e fruire agevolmente di un appartamento ubicato in un complesso di edilizia residenziale privata, di proprietà della sorella, a causa della illegittima insistenza di barriere architettoniche, così determinando una disparità di trattamento tra le persone affette da disabilità ed i soggetti normodotati.
Il Tribunale di Lecce accoglieva le doglianze avanzate e condannava il Comune di Melendugno, per avere rilasciato la concessione edilizia in sanatoria ed il permesso di agibilità in difformità delle prescrizioni contenute nella legge n. 13/1989, e l’amministratore di condominio, per avere posto in essere condotte contrarie ai suoi doveri, al risarcimento del danno subito dall’attore in conseguenza dell’adozione e protrazione di comportamenti discriminatori posti in essere nei suoi confronti.
La Corte di Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’atto di gravame promosso dal Comune di Melendugno, riduceva il quantum debeatur, osservando che l’immobile in questione era adibito non già a residenza abituale ma a mera residenza secondaria dell’appellato, così mitigando l’asserita lesione del diritto all’accessibilità dell’edificio lamentata da quest’ultimo.

Il Comune di Melendugno, parzialmente soccombente in appello, proponeva ricorso per cassazione, con il quale deduceva, tra gli altri, la violazione dell’art. 7 della legge n. 13/1989, degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 67/2006 e degli artt. 2043, 2056 e 1226 c.c., per avere la Corte di Appello fondato la responsabilità del Comune medesimo nonostante l’assenza di prova circa il pregiudizio concretamente subito dal disabile interessato al risarcimento e ...

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