Le vicende
Nel caso oggetto della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro un condomino agiva in giudizio al fine di far dichiarare nulla/annullabile una delibera condominiale per la partecipazione all’adunanza di un soggetto estraneo, che l’avrebbe peraltro presieduta.
La Corte di Appello di Lecce, invece, si è pronunciata su una domanda di annullamento di una delibera condominiale per asserita violazione dell’art. 67 disp. att. c.c., nella parte in cui dispone che “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”.
L’appellante rilevava la violazione della predetta disposizione, adducendo il superamento del limite del quinto dei millesimi, in quanto la delibera veniva approvata con la partecipazione di un condomino delegato da altri tre condomini (su un totale di trentaquattro), titolari complessivamente di 266,66 millesimi.
Le due pronunce, ancorché con oggetto differente, afferiscono entrambe al tema della partecipazione all’assemblea, la cui regolamentazione, quanto ai modi, ai tempi di costituzione e alla legittimazione a prenderne parte risulta affidata al combinato disposto degli agli artt. 66 e 67 disp. att. c.c. Tali previsioni sono state in buona parte modificate dagli artt. 20, comma 1 e 21 comma 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, intervenuta al fine di risolvere le tante questioni che la precedente normativa aveva sollevato in sede applicativa (Michela Cavallaro, Il condominio negli edifici, Artt. 1117-1128, in Il codice civile. Commentario, fondato da Pietro Schlesinger, diretto da Francesco Donato Busnelli, Milano, 2009).
La partecipazione all’assemblea condominiale
L’art. 1136 c.c. fa riferimento agli aventi diritto a partecipare all’assemblea condominiale. Della presenza dei condomini all’assemblea condominiale si occupa in particolare, come anticipato, l’art. 67 disp. att. c.c. La presenza in assemblea ...