Il fatto e lo svolgimento del processo.
Un condomino propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio in cui abita per la riscossione dei contributi, approvati e ripartiti in sede assembleare, relativi ai lavori di manutenzione straordinaria della facciata del fabbricato. Il condomino deduce che la quota non è da lui dovuta, dal momento che al piano terra, ove insiste il cortile di sua proprietà esclusiva, i lavori non sono stati eseguiti correttamente dall’appaltatore.
Il giudice di prime cure rigetta l’opposizione e anche il giudice d’appello, in seguito al gravame del condomino, ritiene l’impugnazione infondata, sostenendo che, non essendo in contestazione le deliberazioni sulle quali si è fondata l’ingiunzione di pagamento, l’opposizione si è esaurita nella formulazione di una inammissibile eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte del condomino nei confronti del condominio, a fronte del difetto di un rapporto sinallagmatico tra i due soggetti rispetto al pagamento delle spese condominiali.
Il condomino ricorre, così, in cassazione, sostenendo la valida esperibilità dell’eccezione di inadempimento nei confronti del condominio che, in qualità di committente, ha stipulato il contratto di appalto per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio.
Inquadramento giuridico.
La Suprema Corte respinge il ricorso, contestando, sia da un punto di vista procedurale che sostanziale, il quomodo con cui il condomino si è opposto all’ingiunzione.
Principiando dal primo profilo, la Cassazione applica de plano i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite del 14 aprile 2021, n. 9839, ritenendo inammissibile l’eccezione con cui l’opponente ha dedotto di non essere tenuto a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni.
Invero, va osservato che, secondo la disposizione di cui all’art. 1137, co. 2, c.c., ...