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Rendiconto condominiale: il registro di contabilità

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Rendiconto condominiale: il registro di contabilità

lunedì, 03 luglio 2023

Con la sentenza n. 327 del 20 marzo 2023, il Tribunale di Termini Imerese ha stabilito che il registro di contabilità che l’amministratore di condominio, ai sensi dell’articolo 1130-bis c.c., è tenuto a redigere, si identifica con il “registro prima nota cassa”, e non con il libro giornale aziendale, non soggiacendo così alle rigide di tipo societario, come il metodo della partita doppia, che conferiscono al libro giornale valore giuridico-fiscale. In particolare, il registro di contabilità condominiale può essere inteso come un documento contabile a cadenza mensile e con effetto retroattivo, e cioè può essere aggiornato dall’amministratore dopo il verificarsi delle operazioni contabili che, però, devono essere tutte registrate, con la data effettiva nella quale è avvenuta la movimentazione; il periodo di riferimento segue l’anno gestionale dell’amministratore e quindi è da intendersi annuale, sebbene debba essere sottoposto ad aggiornamento mensile.

Il caso

Veniva instaurato innanzi al Tribunale di Termini Imerese un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare e l’annullamento del rendiconto relativo ad un anno di gestione, nel cui ambito veniva altresì richiesta la revoca dell’amministratore. Con riferimento al primo profilo, i due condòmini attori, in particolare, lamentavano la violazione di quanto disposto dall’articolo 66 co.3 disp. att. c.c., a norma del quale l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa; in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. 

All’amministratore venivano invece contestate una serie di irregolarità tra cui la mancata convocazione straordinaria dell’assemblea su due proposte obbligatorie di mediazione avanzate dai condomini attori e l’irregolare tenuta della contabilità condominiale. 

L’impugnazione della delibera assembleare veniva respinta in quanto non risultante corrispondente al vero; analoga sorte spettava alla doglianza inerente alla mancata convocazione dell’assemblea straordinaria. Un ragionamento più articolato si sviluppava, invece, attorno all’ultimo dei profili evidenziati, cioè la questione inerente alla regolare tenuta contabile da parte dell’amministratore.

Il CTU nominato dal giudice, in effetti, riscontrava una difformità nella tenuta del registro di contabilità del condominio, la cui tenuta valutava non conforme ai principi espressi dall’articolo 1130 n. 7) c.c., in base al quale nel registro di contabilità devono essere ...

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