 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Locazione di area comune del condominio per l’installazione di antenna telefonica

Articolo

Condominio

Locazione di area comune del condominio per l’installazione di antenna telefonica

venerdì, 30 giugno 2023

 

Deve trovare applicazione, anche per i giudizi introdotti prima della riforma dell’art. 115 c.p.c. - introdotta dalla l. n. 69 del 2009 – il principio di non contestazione nell’ambito del giudizio volto ad accertare la sussistenza di un contratto con il quale un condomino abbia concesso ad un terzo la possibilità di installare un ripetitore sul lastrico solare del condominio (Cass. 19 aprile 2023 n. 10497)

Scritto da: Avallone Giordano

1) Il fatto

Con ordinanza n. 10497/2023 del 19 aprile 2023, emessa dalla Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, è stata cassata la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva rigettato il gravame proposto da alcuni condomini avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata rigettata la domanda volta all’accertamento dell’obbligo di distribuire tra tuti i condomini il profitto derivante dalla locazione di una parte comune dell’edificio (nello specifico, un abbaino posto a copertura del vano scale sul lastrico condominiale).

In particolare, la controversia incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Calabria aveva ad oggetto la domanda spiegata da un condomino contro un altro condomino, volta ad accertare l’obbligo, in capo al secondo, di ripartire tra tutti i condomini (le parti del processo e un terzo soggetto, tutti germani) le somme corrisposte dalla società che aveva montato dei ripetitori di segnale telefonico sul lastrico solare dell’edificio. In sostanza, l’attore premetteva che il condomino convenuto avesse stipulato con la società di telefonia un contratto di locazione di parte del lastrico solare e che, in ragione di ciò, percepisse un compenso che andava ripartito tra tutti i condomini. 

Il convenuto, nei propri atti difensivi, ammetteva la circostanza della stipula del contratto di locazione con la società di telefonia e contestava la debenza delle somme all’attore, in ragione della proprietà esclusiva sul lastrico solare, o quantomeno della parte oggetto di occupazione da parte deli ripetitori telefonici.

Il Tribunale in primo grado, come detto, rigettava la domanda proposta dall’attore, ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuta divisione tra i fratelli con relativa assegnazione in godimento esclusivo delle parti comuni oggetto di controversia al convenuto.

Il soccombente proponeva ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati