Tribunale Roma, Sez. XIII civile, sentenza del 19.04.2023 n.6226 – Il caso
Il Tribunale di Roma con il provvedimento in commento offre una serie di interessanti spunti di riflessione in tema di responsabilità da cose in custodia, affrontando il caso specifico della domanda risarcitoria dei danni materiali e del furto subito rivolta dal singolo condominio nei confronti del Condominio committente e della ditta appaltatrice, essendo stato agevolato l’accesso alla propria unità immobiliare dalla presenza del ponteggio durante i lavori di manutenzione del fabbricato. Gli attori lamentano, da un lato, che la ditta appaltatrice abbia installato un sistema d’allarme inidoneo, in violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni pattuite, e, dall’altro, che il Condominio non abbia effettuato i controlli necessari a verificare la corretta esecuzione del contratto.
Il Condominio nel costituirsi eccepisce il difetto di legittimazione passiva, avendo incaricato professionisti del settore ed avendo previsto in contratto l’espresso esonero per il Committente e per il Direttore dei Lavori da qualsiasi responsabilità inerente l’esecuzione dell’appalto; contesta inoltre la pretesa risarcitoria degli attori, in mancanza di prova certa del furto degli oggetti indicati.
La ditta appaltatrice solleva una serie di eccezioni pregiudiziali e, nel merito, deduce che il ponteggio era stato approvato dal Direttore dei Lavori in rappresentanza del Committente, che non vi era la prova che i ladri si fossero introdotti dal ponteggio né che fossero stati rubati i beni asseriti dagli attori, i quali, anzi, con il proprio comportamento disattento avevano omesso di adottare cautele nel custodire i propri beni, proprio perché il ponteggio avrebbe potuto agevolare i furti ed, infine, deduce che l’impresa non era obbligata alla sorveglianza giorno e notte. Conseguentemente l’appaltatrice chiede che, tra l’altro, venga accertato il regolare adempimento da parte della stessa degli obblighi contrattuali e che sia ...