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Le delibere nel Supercondominio tri i diritti dei partecipanti ed i poteri dei rappresentanti

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Condominio

Le delibere nel Supercondominio tri i diritti dei partecipanti ed i poteri dei rappresentanti

mercoledì, 21 giugno 2023

Nel supercondominio i partecipanti non sono i singoli condomìni, bensì i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dei sub-condominii e ciascuno ha diritto di conoscere la ripartizione globale delle spese, non soltanto quella relativa all’unità immobiliare (sub-condominio) di cui fa parte; nello stesso tempo, però, ai sensi dell’art. 67, comma 4,  disp. att. cod. civ., “ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto”, in quanto il rappresentante del condominio nel supercondominio esprime in maniera sintetica un unico voto, il cui peso è rapportato all’intera caratura millesimale del condominio rappresentato, senza possibilità di esprimere voti plurimi e contrastanti corrispondenti a quelli dei singoli condòmini che hanno votato a favore o contro una determinata delibera: si impedisce, in tal modo, che le assemblee dei sub-condomìni possano condizionare, con rilevanza esterna, il potere del loro rappresentante.

Scritto da: Martino Andrea

Il caso affrontato dal Tribunale di Torino con Sentenza n. 1637/2023 pubbl. il 17/04/2023 -RG n. 18482/2021 ed i principi espressi.

La vicenda in esame ha origine con l’impugnazione da parte di quattro condomini e del Condominio di cui fanno parte  di una delibera adottata dal supercondominio, avente ad oggetto: a) il rendiconto delle spese di gestione per gli anni 2019/2020; b) il preventivo delle spese di gestione per gli anni 2020/2021; c) la  nomina del nuovo amministratore; d) varie ed eventuali.

In particolare, gli attori, innanzitutto premettono che il Condominio di cui fanno parte insieme ad altri tre Condominii sono inseriti in un unico Supercondominio, condividendo i servizi di acqua, riscaldamento, energia elettrica delle corsie box e manutenzione cancelli carrai e che tutti i quattro Condomìnii sono stati amministrati per lunghissimo tempo (circa 50 anni) fino all’anno 2019 dalla stessa persona, la quale, pur non essendo mai stata formalmente nominata amministratore del Supercondominio, ha di fatto e con modalità informali, amministrato anche quest’ultimo.

Orbene, tale amministratore di fatto, convocava l’assemblea ordinaria del Supercondominio per deliberare sui suddetti punti.

Gli attori, eccepiscono: la nullità della convocazione assembleare, in quanto effettuata da soggetto, l’amministratore di fatto, che non era stato mai nominato formalmente amministratore del Supercondominio; la violazione del mandato di voto da parte del rappresentante del Condominio, all’assemblea del Supercondominio; la violazione da apprezzarsi anche in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui versava la rappresentante del Condominio, essendo morosa nel pagamento delle quote condominiali; l’ impossibilità di verifica dei conti posti alla base del consuntivo e del preventivo votati in assemblea, a causa delle modalità di gestione non trasparente tenuta negli anni dall’amministratore di fatto; la mancata prova del potere rappresentativo in capo ai rappresentanti di due Condomìni che hanno preso ...

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