Il caso:
Proponeva ricorso per cassazione una condomina che in primo e in secondo grado si era vista respingere la propria opposizione al decreto ingiuntivo emesso all’esito del giudizio monitorio intrapreso dall’amministratore, con cui le si intimava il pagamento di una somma a titolo di oneri condominiali; la Corte territoriale, in particolare, aveva motivato il rigetto rilevando come la sottoposizione del complesso immobiliare a sequestro non avesse determinato il venir meno dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali e che, in mancanza di una espressa statuizione dell’autorità giudiziaria che avesse esautorato l’amministratore dei propri poteri, quest’ultimo avrebbe dovuto ritenersi legittimato alla riscossione dei tributi anche a fronte dell’intervenuto sequestro.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Il giudice di legittimità, nell’esaminare congiuntamente le due censure proposte dalla condomina, ha ribadito (sulla scia di Cass. civ. 23255/2021, pronuncia resa con riferimento al medesimo sequestro oggetto dell’ordinanza in esame) il principio per cui il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro.
La Corte ha rilevato come la nomina del custode trovi la propria ragion d’essere proprio nell’esigenza di sottrarre ai condòmini e agli organi del condominio la gestione dei beni, ciò essendo giustificato dalle ragioni di cautela che determinano il sequestro ex ...