Nell’ordinamento esiste ormai da tempo una norma di cui sembra ancora ci sia scarsa conoscenza, e conseguentemente scarsa applicazione pratica, e che pure ha una portata in sé eversiva di principi altrimenti stratificati.
Mi riferisco all’art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate) del d. l. 18 aprile 2019, n. 32, inserito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, in forza del quale, “negli edifici condominiali dichiarati degradati” con ordinanza del sindaco dal comune nel cui territorio sono ubicati, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali gli edifici medesimi, “quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l’immobile è ubicato”. L’amministratore giudiziario nominato su domanda del sindaco, peraltro, “assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell’assemblea”.
L’art. 1105 del codice civile è la norma emblematica della comunione per quote, definita abitualmente “comunione ordinaria”. Essa si applica anche al condominio negli edifici, in forza del rinvio stabilito dall’art. 1139 c.c., il quale estende al condominio delle norme sulla comunione per quanto non espressamente previsto negli artt. 1117 e ss. c.c.
Il quarto comma dell’art. 1105 c.c. risolve, in particolare, l’ipotesi di una eventuale paralisi gestionale, che avviene quando “non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita”. In tali casi “ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”.
Il potere di provocare l’intervento dell’autorità giudiziaria spetta, in base all’art. 1105, ...