 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Tribunale di Milano: criteri per la liquidazione del danno all’immagine professionale

Articolo

Lavoro

Tribunale di Milano: criteri per la liquidazione del danno all’immagine professionale

giovedì, 01 giugno 2023

Il Tribunale di Milano, accertato il demansionamento di un dirigente amministrativo di un ospedale, ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale (nella misura del 10% della retribuzione percepita nel periodo oggetto di causa) relativo alla diminuzione della reputazione professionale in quanto l’istruttoria testimoniale aveva dimostrato che tra i colleghi fosse risaputo che il ricorrente era stato esautorato dalle mansioni di natura apicale precedentemente assegnategli.

Scritto da: Maggio Nicola Amedeo

Il caso affrontato da Trib. Mi., sez. Lav., 22 marzo 2023, n. 525

Lo scorso mese di marzo il Tribunale di Milano (Trib. Mi., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 525) si è pronunciato su un caso di demansionamento di un dirigente amministrativo del Niguarda e sulla liquidazione del danno non patrimoniale a seguito di condotta demansionante del datore di lavoro.

Nel caso esaminato il ricorrente svolgeva l’incarico di direttore della Direzione Amministrativa di Presidio, unità organizzativa del Dipartimento Amministrativo di una nota struttura ospedaliera ospedale. Il ricorrente esponeva di esser stato demansionato a seguito di una deliberazione del Direttore Generale, con cui a partire dal 1° ottobre 2021 avrebbe cessato di svolgere ogni tipo di attività direttiva per venire assegnato a mansioni di carattere esecutivo, inadeguate alla propria qualifica stante l’assenza di ogni potere direttivo. Ciò, peraltro, nonostante il rinnovo per altri cinque anni dell’incarico di direttore di struttura complessa disposto in suo favore nel maggio 2020.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva la disapplicazione della deliberazione del Direttore Generale, la reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte e la condanna della resistente al pagamento del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del demansionamento, sia sotto il profilo del danno professionale sia sotto il profilo del danno all’immagine, da liquidarsi con valutazione equitativa del giudice. 

La resistente affermava la legittimità della deliberazione, l'insussistenza del demansionamento e contestava sia l’an sia il quantum della richiesta risarcitoria non essendo stato assolto l’onere probatorio per le diverse voci di danno richieste dal ricorrente. 

La motivazione della sentenza e l’accertamento del demansionamento

Il Tribunale milanese preliminarmente rilevava l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2103 cod. civ. al rapporto di lavoro del dirigente pubblico, così come stabilito dal D. Lgs n. 165 ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati