Il fatto
Il supercondominio costituito dagli stabili “D”, “E” ed “F”, presenti i delegati dei condominii “E” ed “F”, e assenti i rappresentanti e/o l’amministratore dell’edificio “D”, con delibera dell’1 marzo 2013, poi verbalizzata il successivo 5 marzo 2013, approvata all’unanimità dei presenti, ripartiva alcune spese relative alle parti comuni (in particolare, trattavasi dell’esecuzione di opere per un vialetto in prossimità dell’edificio “F”, con spese in parte attribuite interamente al medesimo condominio e in parte distribuite tra gli stabili sulla base della tabella millesimale facente capo al regolamento tra i condomini “D”, “E” ed “F”). Uno dei condomini impugnava la relativa decisone. Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda attorea, annullava il riparto delle spese di rifacimento dei vialetti in prossimità della scala “F”. Avverso il provvedimento veniva avanzato gravame da parte del supercondominio. La Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile la domanda originariamente dispiegata dall’attore, in quanto, a dire del Collegio, quella impugnata non poteva affatto essere definita una delibera, non essendosi manifestate le relative volontà nel corso di una assemblea, bensì, tutt’al più, una mera riunione, sì ritenendola una mera manifestazione di volontà non impugnabile.
Sulla scorta di tali premesse, il caso giungeva all’attenzione dei Supremi Giudici, chiamati ad esaminare se la decisione approvata in una “riunione” potesse o meno essere impugnata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1137 c.c. e se, effettivamente, quella in esame fosse a tutti gli effetti una delibera assembleare.
Premessa. L’assemblea quale “organo” deliberativo del condominio
La vicenda che oggi ci occupa, come visto, trae dall’impugnazione di una delibera assembleare.
La “vita” del condominio (ma discorso analogo vale, guardando al caso di specie, anche con riferimento al supercondominio1) è “diretta” dall’assemblea dei condomini che, alla stessa stregua dell’amministratore, rappresenta ...