Il D.Lgs n.18 del 23/02/2023 – la normativa
Il Decreto Legislativo n.18 del 23/02/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06/03/2023 n.55 ed entrato in vigore il 21/03/2023, introduce nuove prescrizioni sulle qualità delle acque destinate al consumo umano, in attuazione della direttiva 2020/2184/UE. Tale provvedimento abroga il D.Lgs. n.31/2001 (che a sua volta aveva dato attuazione alla direttiva 98/83/CE), come modificato dal D.Lgs. n.27/2022, il quale aveva introdotto la definizione dei limiti di responsabilità delle varie figure coinvolte nella distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano (art.5, comma 2). Con parere del Ministero della Salute del 10/06/2004 era stato precisato che per quanto concerne gli edifici ad uso esclusivamente abitativo, l’amministratore di condominio, o, in sua assenza, i singoli condomini non avessero l’obbligo di effettuare le attività e controlli previsti dagli artt. 7 ed 8 del decreto in questione, ma quello derivante dall’attività di controllo dello stato di adeguatezza e di manutenzione dell’impianto.
Ad ogni modo, pur in mancanza di un espresso obbligo a carico dell’amministratore condominiale, si riteneva opportuno, soprattutto in caso di impianti datati e/o di sistemi di addolcimento delle acque e/o vasche di riserva idrica, effettuare verifiche sull’acqua per accertare che non vi fosse la presenza di batteri oltre i limiti consentiti.
Ricordiamo, infatti, che l’amministratore è comunque responsabile della sicurezza degli impianti comuni in forza dell’art. 1130 c.c.
Ora la situazione è completamente mutata. L’obiettivo del nuovo Decreto Legislativo in commento è la protezione della salute, migliorando l’accesso da parte di tutti alle acque destinate al consumo umano ed assicurando che esse siano salubri e pulite, nonché quello di informare periodicamente ed in modo adeguato i cittadini-utenti sulla qualità delle stesse.
Vengono rivisti i parametri da monitorare ed i ...