Nomina del medico competente
Il comma 1 lettera a, riporta questa modifica:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «
Il testo diventa quindi:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.
L'uso della congiunzione "e" prevede quindi che la nomina del Medico competente avvenga quando sussistono due condizioni:
- all'interno dell'azienda sono presenti uno o più rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria e, quindi, la nomina del Medico Competente;
- la valutazione dei rischi conferma la necessità di sorveglianza sanitaria e quindi nomina del Medico competente.
Salvo chiarimenti, si ritiene che questa condizione vada considerata:
- esposizione a rischio chimico non basso per la sicurezza o non irrilevante per la salute. La valutazione del rischio potrebbe definire che, sebbene il livello non sia bassa, le sostanze alle quali il lavoratore è esposto non vanno a modificare il suo stato di salute o non sono "rilevabili" in fase di visita medica;
- movimentazione manuale dei carichi: in questo caso, la norma non prevede una soglia di rischi oltre la quale si rende necessaria la visita medica, quindi la valutazione del rischio può definire se vi siano condizioni per le quali si renda necessaria la sorveglianza sanitaria;
- cancerogeni: anche qui non viene indicata una ...