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Crownfunding: quali gli aspetti contabili e fiscali?

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Crownfunding: quali gli aspetti contabili e fiscali?

giovedì, 27 aprile 2023

Quali gli aspetti contabili e fiscali che regolano il finanziamento collettivo?

Definizione di Crowfunding

Il Crowfunding è un termine anglosassone che tradotto in lingue italiano significa finanziamento collettivo effettuato da un gruppo di soggetti che decidono di investire le proprie risorse (anche somme molto basse) per poter dar vita e sostenere un progetto di una piccola, media impresa ma anche di un'organizzazione no profit.

Il tutto dev'essere rigorosamente attuato tramite il web.

Vi sono varie modalità di finanziamento collettivo:

  • il finanziamento collettivo per ricompensa: viene prevista una ricompensa calcolata sulla base del contributo erogato;
  • il finanziamento collettivo per donazione: coloro che partecipano alla raccolta lo fanno per il raggiungimento di un progetto tangibile;
  • il finanziamento collettivo civico: i soggetti raccolgono fondi per progetti di iniziativa pubblica (comuni, enti, regioni);
  • il finanziamento sotto forma di capitale di rischio: è una modalità di finanziamento che consente a società non quotate di raccogliere risorse finanziarie dal pubblico a fronte di quote azionarie. Come indicato dalla Consob "si parla di equity-based crowdfunding quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa".

Qui di seguito si tratterà proprio del finanziamento sotto forma di capitale di rischio.

In questo caso il crowfunding si realizza tramite apposite piattaforme web regolamentate dalla direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE (Markets in Financial Instruments Directive) per rispettare la corretta vigilanza finanziaria.

In Italia il riferimento è la CONSOB che ha regolamentato la gestione delle piattaforme di finanziamento sotto capitale di rischio.

Proprio sul sito della Consob viene così spiegato:

"il Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali tramite portali on-line e i provvedimenti che integrano o modificano le informazioni in esso contenute sono pubblicate nel Bollettino della Consob, istituito in formato elettronico con delibera Consob n. 15695 del 20 dicembre 2006. Il Registro è previsto dall'art. 50-quinquies del d.lgs.n. 58/1998 e contiene:

  • una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592.
  • una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale. Al momento non ci sono gestori iscritti."

Mentre dunque la sezione speciale non presenta allo stato attuale iscritti, nella sezione ordinaria sono iscritte ben 48 società abilitate al crownfunding (elenco pubblicato ai sensi dell'art. 50 quinquies del D. Lgs 58/1998 che regolamenta proprio i soggetti che esercitano professionalmente il servizio di gestione dei portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali).

Aspetti contabili e fiscali del finanziamento sotto forma di capitale di rischio

L'Equity crownfunding prevede che i soggetti investitori, siano essi persone fisiche che giuridiche, versino una somma di denaro utile per acquistare una quota del capitale dell'impresa diventando così soci a tutti gli effetti ed assumendosi il rischio di perdita dell'investimento.

Sotto il profilo contabile quindi l'investimento di traduce:

  • per il soggetto che ha ricevuto, il denaro rappresentata capitale sociale;
  • per il soggetto che ha investito, se persona giuridica, l'iscrizione dell'importo tra le partecipazioni immobilizzate.

Dal punto vista fiscale

  • le persone fisiche che investono in Start up o PMI innovative hanno la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 50% dell'investimento fatto (D.L. 19 maggio 2020, n.34);
  • per le persone giuridiche il beneficio fiscale è pari al 30%

Il tutto, però rispettando regole precise e limiti di capienza del finanziamento quali:

  • Persone fisiche - max investimento in StartUp: 100.000 euro;
  • persone fisiche - max investimento in PMI innovative: 300.000 euro;
  • persone fisiche - verifica di non superamento del plafond triennale aiuti di Stato tramite verifica sul Registro Nazionale Aiuti di Stato;
  • persone giuridiche - investimento massimo annuo pari a 1,8 milioni di euro

Gli investitori debbono ricevere:

  • la Certificazione da parte della StartUp/PMI che attesti la detrazione e che non sia superato il limite complessivo previsto pari a 15 milioni di euro;
  • una Copia del Piano di investimento;
  • Solo per la detrazione del 50% apposita PEC prodotta da MISE che attesti la possibilità effettiva della detrazione.

 

 

 

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