1) La normativa di riferimento
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) all’art. 1, commi da 186 a 218, consente ai contribuenti di chiudere le controversie tributarie attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore e allo stato della lite, al netto delle sanzioni e degli interessi.
In particolare, le tre alternative per la definizione delle liti tributarie previste sono le seguenti:
- definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1, commi da 186 a 205);
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi da 206 a 212);
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (art. 1, commi da 213 a 218).
Indicazioni operative
I principali chiarimenti sull’applicazione delle definizioni agevolate ai sensi della Legge di Bilancio 2023 sono stati forniti con:
- circolare Agenzia delle entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023 e n. 6/E del 20 marzo 2023;
- per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si vedano, rispettivamente, il Provvedimento del 1° febbraio 2023 e la Determinazione del 14 marzo 2023, n. 141685/RU;
- risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023 recante “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)”.
Modifiche normative
Il cd. decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) ha poi rivisto molte delle sanatorie contenute nella legge ...