1. Il fatto
Nel provvedimento in esame, la Corte di Appello di Trieste si è pronunciata su un reclamo proposto dal Condominio, in persona dell’amministratore, avverso il decreto del Tribunale di Pordenone, con cui era stato nominato un nuovo amministratore di Condominio in sostituzione del precedente.
La vicenda originava, appunto, dalla richiesta di alcuni condòmini di nomina di un amministratore giudiziario per il Condominio di cui gli stessi facevano parte.
Il Tribunale di Pordenone, interpretando le richieste dei ricorrenti, aveva ritenuto, in primo luogo, che la domanda avesse ad oggetto non la revoca giudiziale dell’amministratore, ma un provvedimento sostitutivo della volontà assembleare; nel merito, poi, sulla base del disposto normativo di cui all’art. 71-bis co.1 lett. b) disp. att. c.c., secondo cui non possono svolgere l’incarico di amministratore di Condominio i soggetti condannati per delitti contro la fede pubblica, dichiarava nulla la nomina dell’amministratore, stante la condanna di quest’ultimo per il reato di cui agli artt. 494 e 81 c.p., e nominava un nuovo amministratore di Condominio, posto che l’assemblea non aveva provveduto sul punto per mancanza della maggioranza necessaria.
Avverso tale pronuncia, pertanto, il Condominio proponeva reclamo.
2. Nomina e revoca dell’amministratore di Condominio
Al fine di comprendere l’iter della pronuncia qui in commento è opportuno soffermarsi brevemente sulla stessa figura dell’amministratore di Condominio e su alcune previsioni normative a riguardo.
Ai sensi del novellato art. 1129 co.1 c.c., qualora i condòmini siano più di otto, vi è l’obbligo di nomina di un amministratore di Condominio. Invero, nulla prevedendo la legge in contrario, sarebbe possibile nominare un amministratore anche nell’ipotesi in cui i condòmini siano in numero inferiore rispetto a quello sopra detto: in tal ...