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La riscossione coattiva dei contributi “supercondominiali”: questioni attinenti alla legittimazione attiva e passiva

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Condominio

La riscossione coattiva dei contributi “supercondominiali”: questioni attinenti alla legittimazione attiva e passiva

lunedì, 10 aprile 2023

Con l’ordinanza n. 1366 del 2023, la Corte di cassazione chiarisce che la legittimazione degli amministratori di ciascuno dei condomìni che compongono il supercondominio a riscuotere i contributi e ad ottenere decreto ingiuntivo sussiste soltanto per le spese inerenti ai beni comuni all’edificio rispettivamente amministrato, mentre solo l’amministratore del supercondominio è legittimato ad agire per la riscossione coattiva delle quote “supercondominiali”.

 

Con la sentenza n. 1141 del 2023, la Suprema Corte precisa, all’inverso, che l’amministratore del supercondominio può ottenere il decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ma unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un’azione diretta nei confronti dell’amministratore del singolo condominio, in rappresentanza dei rispettivi condòmini, per il complessivo importo spettante a questi ultimi.

Scritto da: Ciafardini Luciano

Le vicende

Con due pronunce depositate a distanza di pochi giorni, la Suprema Corte torna ad occuparsi del fenomeno del supercondominio, affrontando il problema del recupero dei relativi contributi, attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo previsto e disciplinato dall’art. 63, comma 1, disp. att. c.c.

In un caso, infatti, approvato il rendiconto del supercondominio, l’amministratore di uno dei (due) condomìni in cui sono costituiti gli edifici che fanno parte del supercondominio agisce contro uno dei condòmini da lui amministrati, per ingiungergli il pagamento dei contributi oggetto del suddetto rendiconto (ordinanza n. 1366 del 2023).

Nell’altro caso, l’amministratore di un supercondominio agisce nei confronti dell’amministratore di un altro condominio in cui è costituito uno degli edifici facenti parte del supercondominio creditore, per la riscossione del complesso delle quote gravanti sui condòmini amministrati dall’ingiunto (sentenza n. 1141 del 2023).

In entrambe le decisioni, la Suprema Corte – annullando le sentenze impugnate – coglie l’occasione per operare alcune importanti precisazioni in ordine alla legittimazione attiva e passiva alla riscossione delle quote delle spese afferenti al supercondominio.

Il supercondominio (cenni)

Il supercondominio unifica più edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, entro una più ampia organizzazione condominiale, legata dall’esistenza di talune cose, impianti o servizi comuni (ad esempio, il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione o quello centrale di riscaldamento, il parcheggio, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.), in rapporto di accessorietà con i fabbricati, sicché trova ad essi applicazione, proprio in ragione della condominialità del vincolo funzionale, la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione (Cass., 10 dicembre 2019, n. 32237).

L’istituto del supercondominio ha matrice giurisprudenziale ed ha trovato esplicito riconoscimento ...

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