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Slitta al 30 settembre 2023 il Ravvedimento operoso speciale

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Fisco

Slitta al 30 settembre 2023 il Ravvedimento operoso speciale

martedì, 04 aprile 2023

La Tregua fiscale consente tra le sue varie possibilità di aderire a un cosiddetto ravvedimento speciale per sanare le violazioni tributarie legate alle dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti. Con il Decreto Bollette (Dl 34/2023) sono state rinviate alcune scadenze collegate alla Tregua fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio. Tra queste è stato spostato il termine del ravvedimento operoso speciale del 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per versare la prima o unica rata e la dichiarazione, mentre le rate successive dovranno essere saldate entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, con l'aggiunta degli interessi del 2% annuo.

1) La normativa di riferimento per il ravvedimento

Art. 1 comma 174 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) prevede che “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 e il 20 dicembre 2023 il 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

I successivi commi da 175 a 178 indicano le modalità per l’accesso al ravvedimento agevolato per l’eliminazione delle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate. Ai sensi del comma 178 con “provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177”. L’Agenzia ...

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