La vicenda
Un creditore notifica atti di precetto nei confronti di alcuni dei partecipanti al condominio contro il quale ha ottenuto un titolo esecutivo giudiziale per il pagamento di una somma di denaro.
Alcuni dei precettati, deducendo di essere in regola con i pagamenti delle quote condominiali, propongono opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., facendo valere la circostanza che il creditore, in asserita violazione dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ha intimato loro il pagamento senza avere previamente escusso i condòmini morosi.
L’adito giudice di pace rigetta le opposizioni, rilevando la qualità di condòmini morosi anche degli opponenti.
Il tribunale, investito dell’appello, ribalta la decisione di primo grado e annulla gli atti di precetto, riconoscendo in capo agli opponenti la qualità di condòmini adempienti nei confronti del condominio e rilevando la mancanza di prova in ordine alla preventiva escussione da parte del creditore dei condòmini realmente morosi.
Il soccombente in appello ricorre per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 63, commi 1 e 2, disp. att. c.c., per aver agito “solo a seguito della conclamata inadempienza e insolvenza” del condominio.
L’esito non è però quello sperato dal ricorrente, dal momento che, per la Suprema Corte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle regole dettate dai primi due commi dell’art. 63 disp. att. c.c., introdotti dalla legge n. 220 del 2012, di riforma del condominio negli edifici.
Si tratta di disposizioni rispetto alle quali la sentenza in commento opera, per la prima volta, una importante ricostruzione della disciplina di risulta.
La decisione della Corte di cassazione
Le disposizioni da ultimo indicate prescrivono che l’amministratore «è tenuto a comunicare ai ...