Il caso:
Una società a responsabilità limitata svolgente attività di società fiduciaria proponeva ricorso articolato in tre motivi avverso una sentenza della Corte d’appello di Milano che, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un Condominio nei confronti della ricorrente ed avente ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi condominiali.
Le doglianze della ingiunta si appuntavano sulla propria carenza di legittimazione passiva, derivante –nelle tesi difensive- dal fatto che i beni immobili siti nell’edificio condominiale e per i quali veniva richiesto il pagamento delle predette somme fossero stati conferiti in un trust nell’ambito del quale la medesima rivestiva la qualità di trustee; si doleva, pertanto, del fatto che nel giudizio monitorio fosse stata convenuta non in qualità di trustee, bensì in qualità di società fiduciaria. Ne sarebbe derivato, secondo gli assunti dell’ingiunta, un’indebita sovrapposizione soggettiva attinente alle funzioni svolte dalla società, da una parte, in qualità di società fiduciaria- amministratrice dei beni siti nell’edificio condominiale per conto del trust e quelle, diverse, svolte dalla società fiduciaria in qualità di trustee.
Ulteriori motivi di doglianza venivano avanzati con riguardo alla impignorabilità dei beni conferiti nel trust.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Premesso che nei rapporti fra amministratore e condòmini difettano i presupposti di operatività del principio dell’apparenza, di guisa che il primo ha diritto -ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – alla riscossione dei contributi e delle spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente verso ciascun condomino, e cioè verso ciascuno dei titolari di diritti reali ...