 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Spese condominiali relative ad unità immobiliari conferite in un trust

Articolo

Condominio

Spese condominiali relative ad unità immobiliari conferite in un trust

lunedì, 03 aprile 2023

 

Con l’ordinanza n. 3190/2023 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui «allorché una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal “trustee”, che è divenuto titolare della proprietà dell’immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo “trustee” venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del “trust”». 

Scritto da: Marzotti Pietro

Il caso: 

Una società a responsabilità limitata svolgente attività di società fiduciaria proponeva ricorso articolato in tre motivi avverso una sentenza della Corte d’appello di Milano che, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un Condominio nei confronti della ricorrente ed avente ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi condominiali. 

Le doglianze della ingiunta si appuntavano sulla propria carenza di legittimazione passiva, derivante –nelle tesi difensive- dal fatto che i beni immobili siti nell’edificio condominiale e per i quali veniva richiesto il pagamento delle predette somme fossero stati conferiti in un trust nell’ambito del quale la medesima rivestiva la qualità di trustee; si doleva, pertanto, del fatto che nel giudizio monitorio fosse stata convenuta non in qualità di trustee, bensì in qualità di società fiduciaria. Ne sarebbe derivato, secondo gli assunti dell’ingiunta, un’indebita sovrapposizione soggettiva attinente alle funzioni svolte dalla società, da una parte, in qualità di società fiduciaria- amministratrice dei beni siti nell’edificio condominiale per conto del trust e quelle, diverse, svolte dalla società fiduciaria in qualità di trustee. 

Ulteriori motivi di doglianza venivano avanzati con riguardo alla impignorabilità dei beni conferiti nel trust.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Premesso che nei rapporti fra amministratore e condòmini difettano i presupposti di operatività del principio dell’apparenza, di guisa che il primo ha diritto -ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – alla riscossione dei contributi e delle spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente verso ciascun condomino, e cioè verso ciascuno dei titolari di diritti reali ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati