1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 21 febbraio 2023, n. 364, ha respinto una domanda di impugnazione di deliberazione condominiale approvata nel maggio 2021 da assemblea “indetta in telematico” (e non “in presenza”, né “in modalità mista”), senza il “consenso scritto” dell’attrice. Il Tribunale ha rilevato che la maggioranza dei condomini, con precedente deliberazione, aveva già previsto la possibilità di svolgimento dell’assemblea in modalità di videoconferenza, e che l’avviso di convocazione conteneva il codice di accesso riservato e le istruzioni per intervenire all’assemblea. La sentenza in rassegna ha anche aggiunto che non rilevava la presenza di un regolamento contrattuale, la cui modifica avrebbe imposto l’unanimità dei consensi, in quanto l’ultimo comma del novellato art. 66 disp. att. cod. civ. dispone che non occorre affatto modificare il regolamento, bastando solo il consenso della maggioranza dei condomini.
2. Com’è noto, per le assemblee condominiali “da remoto” si è provveduto con intervento legislativo non collegato alla vigenza temporale dello stato di emergenza ed al rischio sanitario da COVID-19, dapprima con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e poi con la legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha convertito il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, nel senso di modificare il terzo comma dell’art. 66, disp. att. codice civile, così da prevedere che l’avviso di convocazione deve contenere, in alternativa all’indicazione del luogo e dell’ora della riunione, l’indicazione «se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa»; nonché di aggiungere il sesto comma dell’art. 66 disp. att. cod. civ., stabilendo che “[a]nche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”.