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Condominio e decoro architettonico: fin dove può spingersi il sindacato del giudice?

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Condominio e decoro architettonico: fin dove può spingersi il sindacato del giudice?

mercoledì, 08 marzo 2023

La sentenza della Corte di cassazione n. 37852 del 2022 ripercorre i limiti del sindacato giudiziale sulla deliberazione assembleare che, nell’esercizio di apposita facoltà regolamentare, faccia valere il pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio condominiale arrecato dall’esecuzione di un intervento edilizio da parte di un condomino.

Scritto da: Avallone Giordano

Con la sentenza n. 37852/2022 del 28 dicembre 2022, la Suprema Corte di cassazione torna ad occuparsi della annosa questione del decoro architettonico negli edifici condominiali, non limitandosi a fornire una panoramica sulla disciplina dei limiti alle modifiche apportabili dai singoli condomini alle cose comuni, ma pronunciandosi sui limiti del sindacato giudiziale in tema di delibere assembleari che approvano o negano le modifiche richieste dai condomini. La Corte, peraltro, nella sentenza in commento, ha avuto modo di chiarire anche in che modo il Giudice può e deve interpretare le clausole del regolamento di condominio, soprattutto laddove si tratti di regolamento convenzionale, definendo anche in questo caso i limiti del sindacato giudiziale con riferimento alla interpretazione del contratto.

In particolare, la sentenza in commento ha cassato con rinvio la pronunzia emessa dalla Corte d’Appello di Brescia con la quale la Corte territoriale aveva rigettato l’appello proposto dal Condominio avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia. Il Condominio, nello specifico, avanzava appello contro la sentenza di primo grado che aveva annullato la delibera condominiale con la quale il Condominio aveva negato ad un condomino la possibilità di un ampliamento della sua unità immobiliare. La Corte d’Appello di Brescia, nello specifico, rigettava l’appello proposto sulla base della considerazione per cui la delibera oggetto di impugnazione da parte del condomino difettava di motivazione in ordine al rifiuto di concedere l’ampliamento richiesto. Con una precedente delibera, infatti, il Condominio aveva già precedentemente autorizzato il richiesto ampliamento, dovendo conseguentemente motivare l’eventuale successivo rifiuto, che non poteva considerarsi come una mera potestà di gradimento slegata da obbligo motivazionale. Da ultimo, la Corte, con riferimento al regolamento condominiale, che all’art. 13 prevede che: “i condomini si obbligano reciprocamente a richiedere il parere vincolante della assemblea per i lavori da ...

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