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Abusi edilizi in condominio: condono e ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi

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Condominio

Abusi edilizi in condominio: condono e ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi

venerdì, 03 marzo 2023

Due recenti sentenze del TAR Lazio (sentenza n.13212/2022) e del TAR Catania (sentenza n. 3130/2022) affrontano profili di interesse in relazione al tema degli abusi edilizi in ambito condominiale. Nelle due pronunce si è affermato, da una parte, che nel caso in cui uno dei condòmini faccia richiesta del permesso di costruire in sanatoria a seguito della realizzazione di opere nell’edificio, l’Amministrazione è tenuta al solo controllo della sussistenza di un collegamento soggettivo adeguato tra chi propone l’istanza e il bene oggetto dell’autorizzazione; dall’altra che l’ordinanza con cui l’Amministrazione ordini il ripristino dello stato dei luoghi che risulti abusivamente modificato, tanto che riguardi parti comuni dell’edificio, quanto che riguardi unità abitative in proprietà esclusiva, non può rivolgersi all’amministratore, essendo il diritto dominicale sui beni non riconducibile all’ente condominiale, ma ai singoli partecipanti al Condominio.  

Scritto da: Marzotti Pietro

I casi: 

Con la sentenza n.1312/2022 il TAR Lazio è stato chiamato a pronunciarsi in merito ad una vicenda che aveva visto coinvolto un Condominio insistente su un edificio il cui primo piano era adibito a piano “piloty”; il piano piloty (o “pilotis”) è lo spazio aperto racchiuso tra i pilastri in cemento armato che sorreggono un edificio, spesso adibito a parcheggio per autovetture. Nel caso di specie, a seguito di un’operazione di “tamponatura”, uno dei condòmini aveva inglobato all’interno della propria abitazione tale spazio, ampliando notevolmente la superficie della propria unità immobiliare. Il Condominio, dunque, si doleva innanzi al giudice amministrativo in primo luogo per l’asserita illegittimità del condono concesso dall’amministrazione in relazione alla realizzazione della descritta attività edilizia: la censura veniva fondata sulla presunta violazione dell’articolo 1117 c.c., in quanto l’operazione di tamponatura avrebbe del tutto illegittimamente inciso –secondo gli assunti del Condominio ricorrente- sulla proprietà comune dell’edificio condominiale; l’opera doveva ritenersi preclusa, ancora secondo le difese svolte dal Condominio, anche in quanto contraria all’impegno assunto dall’impresa costruttrice dell’edificio circa la non modificazione della destinazione del piano “piloty”. Il secondo motivo di censura aveva invece ad oggetto il mancato coinvolgimento dell’ente condominiale nel procedimento per il rilascio del permesso in sanatoria; il Condominio lamentava a tal proposito la lesione del diritto di partecipazione procedimentale.

La seconda delle pronunce in analisi, invece, ha avuto ad oggetto l’impugnazione delle ordinanze con cui il dirigente del Dipartimento Attività Edilizie e Repressione Abusivismo del Comune di Messina aveva da una parte ordinato ad un Condominio, in persona del suo amministratore, di provvedere alla rimessione in pristino dei luoghi che si asserivano abusivamente modificati, con l’ulteriore avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, il bene in contestazione, l’area ...

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