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La valutazione dei titoli non immobilizzati. Il Documento OIC11

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La valutazione dei titoli non immobilizzati. Il Documento OIC11

lunedì, 20 febbraio 2023

È stato approvato, in via definitiva, il Documento interpretativo OIC 11 (Documento) che esamina gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, in relazione alla deroga prevista dall’articolo 45, comma 3-octies, del decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. n. 73/2022). Nel presente articolo esaminiamo in dettaglio i contenuti del Documento

Scritto da: Fiaccola Luigi

Come è noto, l’articolo 45, comma 3-octies, del decreto legge n. 73/2022 (cosiddetto decreto “Semplificazioni fiscali”), a causa dell’elevata volatilità dei mercati finanziari, ha introdotto la facoltà di non svalutare, in bilancio, i titoli iscritti nell’attivo circolante.

In relazione a quanto previsto, dai successivi commi 3-novies e 3-decies, l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), terminato il periodo di consultazione concesso agli operatori, ha emanato in via definitiva il Documento che analizza la deroga concessa sotto il profilo tecnico contabile. Tale deroga si applica ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2022 per le società aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Il citato comma 3-octies, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, prevede, testualmente, che “i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Per le imprese diverse dalle assicurazioni private, le modalità attuative contabili, relative alla fruizione di tale deroga, sono state demandate all’OIC.

Il Documento, preliminarmente, precisa che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile, al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Tali titoli sono disciplinati dai principi contabili nazionali OIC 20 “Titoli ...

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