 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
La deroga al riparto delle spese di cui all’art. 1123 c.c. e relativi pagamenti non dovuti

Articolo

Condominio

La deroga al riparto delle spese di cui all’art. 1123 c.c. e relativi pagamenti non dovuti

mercoledì, 22 febbraio 2023

Con l’ordinanza n. 36386/2022, la Corte di Cassazione indaga l’efficacia dell’accordo in deroga all’art. 1123 c.c. sotto il profilo dell’eventuale esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento per il condòmino che, pur non avendo aderito all’accordo, abbia pagato le spese in deroga al criterio di riparto legale.

Scritto da: Cice Giovanna

Il fatto.

Alcuni condomini di uno stabile condominiale, costituito da due edifici (edificio “A” ed edificio “B”), stipulano un accordo che pone le spese per il rifacimento del tetto dell'edificio “B” anche in capo ai condòmini dell’edificio “A”. Successivamente, uno dei condòmini dell’edificio “A”, vende la sua unità immobiliare ad un terzo, che la acquista libera da garanzie reali, trascrizioni, vincoli, oneri e senza menzione di eventuali accordi o regolamenti condominiali. Deliberati i lavori, l’assemblea approva il consuntivo e pone le spese per il rifacimento del tetto dell’edificio “B” anche in capo al condòmino acquirente dell’edificio “A” che, tuttavia, non aveva sottoscritto l’accordo di ripartizione delle spese in deroga ai criteri di cui all’art. 1123 c.c.. Nondimeno, il condòmino acquirente, considerata l’urgenza dei lavori, paga l’importo delle spese, pur non avendo sottoscritto il precedente accordo. Successivamente, senza impugnare la delibera assembleare, il condòmino acquirente agisce dinnanzi al giudice di pace verso l’alienante per ottenere il rimborso della somma da egli versata in favore del Condominio, o in subordine l’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., deducendo che il suo dante causa, convenuto in giudizio, aveva sottoscritto l’accordo e poi gli aveva venduto l’immobile senza farne menzione.

La vicenda è talmente tanto complessa da aver ispirato tre diverse ricostruzioni giuridiche. 

La ricostruzione giuridica del Tribunale, in funzione di giudice di appello.

Il Tribunale qualifica l’accordo sottoscritto dai condòmini e posto a fondamento del riparto delle spese per il rifacimento del tetto di copertura dell’edificio “B” come convenzione ex art. 1123, comma 1, c.c. in deroga al regime di suddivisione legale delle spese condominiali.

Difatti, i commi 1 e 2 dell’art. 1123 c.c. delineano il criterio di riparto legale delle spese condominiali secondo il criterio ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati