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Distacco dal riscaldamento centralizzato

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Distacco dal riscaldamento centralizzato

lunedì, 20 febbraio 2023

La crisi energetica ha ridato vigore alle richieste di distacco da parte dei singoli condomini. Pertanto, ritorna utile indicare gli aspetti tecnico giuridici relativi al distacco.  Il presente contributo è suddiviso in due parti: la prima tratterà gli aspetti giuridici e le modalità operative da adottare, mentre la seconda affronterà il tema del distacco sotto il profilo tecnico. 

Aspetti giuridici e modalità operative 

Dato normativo: art. 1118 comma 4 c.c. “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Il quarto comma dell’art. 1118 C.C. ha tentato di rendere diritto positivo le evoluzioni giurisprudenziali che negli anni si erano formate e consolidate in materia di distacco non considerando adeguatamente le evoluzioni legislative e giurisprudenziali più recenti in materia di contenimento consumo energetico ed inquinamento dell’aria, assolutamente a favore del mantenimento dell’impianto centralizzato.  Il nostro ordinamento giuridico sino all’introduzione del quarto comma dell’art. 1118 c.c. non ha mai disciplinato il distacco e sul punto ha poi provveduto la giurisprudenza regolamentando la materia. Anzi nella sua formulazione originaria la legge n. 10/91 (art. 26 comma 2) aveva attribuito la possibilità di trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, e al fine di incentivare tale operazione è stata prevista una maggioranza agevolata. Preliminare precisiamo che il distacco disciplinato dall’art. 1118 c.c. è il distacco a contribuzione “zero” per le spese di consumo (c.d. quota volontaria). Ovvero il distacco che tutti i condomini invocano per esimersi totalmente dai costi di combustibile e di gestione ordinaria.

Oggi possiamo vantare tre ipotesi di distacco: 

  1. distacco unilaterale: quando l’interessato abbia dimostrato che dal distacco non siano derivati né aggravi di spese per i residui fruitori dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della ...

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