Aspetti giuridici e modalità operative
Dato normativo: art. 1118 comma 4 c.c. “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Il quarto comma dell’art. 1118 C.C. ha tentato di rendere diritto positivo le evoluzioni giurisprudenziali che negli anni si erano formate e consolidate in materia di distacco non considerando adeguatamente le evoluzioni legislative e giurisprudenziali più recenti in materia di contenimento consumo energetico ed inquinamento dell’aria, assolutamente a favore del mantenimento dell’impianto centralizzato. Il nostro ordinamento giuridico sino all’introduzione del quarto comma dell’art. 1118 c.c. non ha mai disciplinato il distacco e sul punto ha poi provveduto la giurisprudenza regolamentando la materia. Anzi nella sua formulazione originaria la legge n. 10/91 (art. 26 comma 2) aveva attribuito la possibilità di trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, e al fine di incentivare tale operazione è stata prevista una maggioranza agevolata. Preliminare precisiamo che il distacco disciplinato dall’art. 1118 c.c. è il distacco a contribuzione “zero” per le spese di consumo (c.d. quota volontaria). Ovvero il distacco che tutti i condomini invocano per esimersi totalmente dai costi di combustibile e di gestione ordinaria.
Oggi possiamo vantare tre ipotesi di distacco:
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distacco unilaterale: quando l’interessato abbia dimostrato che dal distacco non siano derivati né aggravi di spese per i residui fruitori dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della ...