Premessa
Gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps devono versare ogni anno appositi contributi previdenziali, che sono calcolati sul reddito conseguito nell’esercizio dell’attività lavorativa.
Le aliquote contributive, vengono determinate ogni anno dall’Inps, che individua il c.d. minimale di reddito, il quale minimale è comunque dovuto, anche se quello effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista (inferiore o negativo). Infatti, tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali, c.d. contributo minimo obbligatorio.
Se il reddito d'impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale); in tale caso, i contributi sono dovuti entro un reddito massimo imponibile.
L’Inps, con circ. n. 19 del 10 febbraio 2023 ha determinato l'importo del contributo minimo obbligatorio e delle quote applicabili per il calcolo della contribuzione eccedente il minimale, per l'anno 2023, sia per i titolari che per i collaboratori, nonché per le eventuali agevolazioni contributive usufruibili in presenza di determinati requisiti.
Il reddito minimale e le aliquote contributive
Nella circ. Inps n. 19 del 10 febbraio 2023, viene comunicato che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00. Tale reddito è variato nel corso degli anni; infatti, precedentemente era il seguente:
REDDITO MINIMO |
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