Il condominio chiede che venga accertata la comproprietà condominiale del terrazzo a livello attiguo all'appartamento di proprietà dei convenuti, i quali eccepiscono il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore, per l’invalidità delle delibere assembleari di autorizzazione alla proposizione del giudizio, sotto il profilo del mancato raggiungimento del necessario quorum deliberativo, ma non impugnate nel termine di cui all’art. 1137 c.c.
I giudici di merito ritengono infondata tale eccezione, in quanto ogni censura in ordine alla validità delle delibere avrebbe dovuto essere formulata tramite tempestiva impugnazione.
La S.C. accoglie il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: "Ai fini della verifica della legittimazione processuale attiva dell'amministratore del condominio a proporre la lite che non rientri nei limiti delle sue attribuzioni, il giudice adito deve verificare, anche d'ufficio, seppure incidenter tantum, che la delibera autorizzativa sia stata adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c." (Cass. 23 dicembre 2022 n. 37739).
La prima considerazione da fare è che, come risulta dalla motivazione della decisione commentata, i ricorrenti avevano dedotto la invalidità delle delibere autorizzative sotto il profilo che non era stata raggiunta la maggioranza prescritta dalla legge affinché potesse essere conferito un valido mandato all’amministratore, per difetto del quorum deliberativo, in quanto non avendo i rispettivi ordini del giorno ad oggetto il conferimento di tale mandato alla proposizione della lite di specie, si sarebbero dovuti conteggiare i voti, anche ai fini del computo dei valori millesimali, dei soli presenti e non degli intervenuti per delega. La S.C. avrebbe dovuto rigettare tale eccezione e quindi ritenere comunque valida la delibera in questione, in base al principio pacifico secondo il quale i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato devono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul ...