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Ravvedimento operoso speciale: sanatoria delle irregolarità formali ed omessi versamenti

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Fisco

Ravvedimento operoso speciale: sanatoria delle irregolarità formali ed omessi versamenti

martedì, 07 febbraio 2023

Ricordiamo che le misure previste sono molto differenti tra loro e tra le più rilevanti vi sono quelle che permettono al contribuente di sanare gli errori e le criticità prima dell’emissione di un atto impositivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Legge di Bilancio infatti ha introdotto la possibilità di sanare le irregolarità formali e gli omessi versamenti sino all’introduzione di un ravvedimento speciale per le dichiarazioni fino al 2021.

Scritto da: Lodoli Lorenzo

1.  Definizione agevolata avvisi bonari

La Legge di Bilancio all’art. 1, commi 153-159, ha introdotto la definizione agevolata degli avvisi bonari. Si potranno definire le somme chieste con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) con il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, oltre a interessi e somme aggiuntive e con una sanzione del 3% in luogo di quella prevista al 30% ridotta ad 1/3.

La misura riguarda in particolare le somme dovute a seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni e comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Altra condizione prevista dalla norma è che il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

Se sussistono dette condizioni l’avviso bonario si potrà definire con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Le sanzioni saranno dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Le modalità di definizione seguono le regole previste dal D. Lgs. n. 462/1997 e pertanto se oggetto della definizione è un avviso bonario non ancora rateizzato il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in un’unica soluzione oppure la rateizzazione potrà avvenire in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 

Qualora l’avviso bonario fosse già stato rateizzato, il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3-bis, D. Lgs. n. 462/1997.

Il mancato pagamento, integrale ...

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