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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 2-2023: dalla definizione agevolata degli atti sino alla chiusura delle liti pendenti

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Fisco

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 2-2023: dalla definizione agevolata degli atti sino alla chiusura delle liti pendenti

martedì, 07 febbraio 2023

L'Agenzia delle Entrate con le circolari 1 del 13.1.2023 e 2 del 27.1.2023 ha diramato varie specificazioni sulle definizioni introdotte dalla L. 197/2022.

Le misure previste infatti permettono di chiudere verifiche e atti di accertamento, di definire le liti tributarie e di trovare un accordo conciliativo usufruendo di sconti rilevanti sulle sanzioni e di piani di rateizzazione particolarmente favorevoli. 

Di seguito si procederà ad un’analisi di tutti gli strumenti che la legge di Bilancio 2023 offre ai contribuenti per fare pace con il Fisco alla luce della circolare 2 dell’Agenzia delle Entrate.

Scritto da: Lodoli Lorenzo

1.  Definizione agevolata degli accertamenti

La Legge di Bilancio 2023 con l’art. 1 commi 179-185 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata PVC, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché inviti a comparire, notificati entro il 31 marzo 2023 con le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.

È stato altresì emanato il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27663, che non contiene particolari spunti operativi. La stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 2 ha infatti evidenziato che l’istituto in esame è direttamente applicabile dai contribuenti in fase di versamento degli importi dovuti.

In particolare, il testo normativo dispone che per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto relativamente agli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, aventi ad oggetto:

  • processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della l. 7.1.1929, n. 4, e consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.1.2022 e quelli notificati successivamente ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contraddittorio per l’accertamento con adesione (art. 5-ter del d.lgs. citato) notificati entro il 31 marzo 2023.

La circolare 2 chiarisce che per poter beneficiare dell’adesione con i relativi benefici non deve esserci una precedente adesione già perfezionata al 1.1.2023. 

Gli avvisi accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs., entro il termine di proposizione del ricorso, mediante il pagamento delle imposte degli interessi e delle sanzioni ridotte a ...

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