1. Definizione agevolata degli accertamenti
La Legge di Bilancio 2023 con l’art. 1 commi 179-185 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata PVC, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché inviti a comparire, notificati entro il 31 marzo 2023 con le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.
È stato altresì emanato il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27663, che non contiene particolari spunti operativi. La stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 2 ha infatti evidenziato che l’istituto in esame è direttamente applicabile dai contribuenti in fase di versamento degli importi dovuti.
In particolare, il testo normativo dispone che per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto relativamente agli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, aventi ad oggetto:
- processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della l. 7.1.1929, n. 4, e consegnati entro il 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.1.2022 e quelli notificati successivamente ma entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio per l’accertamento con adesione (art. 5-ter del d.lgs. citato) notificati entro il 31 marzo 2023.
La circolare 2 chiarisce che per poter beneficiare dell’adesione con i relativi benefici non deve esserci una precedente adesione già perfezionata al 1.1.2023.
Gli avvisi accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs., entro il termine di proposizione del ricorso, mediante il pagamento delle imposte degli interessi e delle sanzioni ridotte a ...