Il caso affrontato da Trib. Lodi, sez. I civ., 6 giugno 2022, n. 427.
La sentenza in esame affrontava una controversia avente ad oggetto gravi vizi costruttivi dell’edificio condominiale, addebitati dal Condominio al venditore, all’appaltatore e al direttore lavori ex artt. 1494, 1669, 2043 e 2055 cod. civ.
Nello specifico, parte attrice chiedeva l’accertamento della responsabilità dei convenuti per i difetti di costruzione accertati in sede di procedimento ex art. 696 e/o 696-bis cod. proc. civ., nonché la loro condanna, in via solidale, al risarcimento del danno conseguente all’accertamento dei predetti vizi ed ai costi necessari per la loro eliminazione.
La società committente e la società appaltatrice eccepivano «l’intervenuta decadenza dai diritti vantati dalla attrice e la prescrizione dell’azione; l’inapplicabilità dell’art. 1669 c.c. in quanto i vizi lamentati non possono essere qualificati come “gravi”; la carenza di titolarità attiva in capo al condominio con riferimento ai vizi relativi ai balconi e alle cantine; l’inapplicabilità dell’art. 2043 c.c. venendo in rilievo una responsabilità di natura contrattuale; l’errata quantificazione dei danni da parte del consulente d’ufficio in sede di procedimento di ATP [...] in assenza di documentazione descrittiva dei lavori eseguiti e dei ruoli ricoperti sul cantiere dalle imprese coinvolte; la non riconducibilità dei vizi lamentati alle opere eseguite» e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia assicurativa.
L’impresa assicuratrice, invece, eccepiva «la prescrizione ex art. 2952 c.c. dei diritti e delle azioni derivanti dalla polizza; l’inoperatività della garanzia assicurativa; l’inutilizzabilità della CTU nei confronti della compagnia assicurativa non avendo partecipato al procedimento di ATP; l’infondatezza della domanda attorea».
La sentenza.
Il Tribunale di Lodi, al fine di accertare la sussistenza dei vizi contestati e la loro ...