MINIMALI, MASSIMALI INPS 2023
Con la circolare n. 11/2023, l’INPS ha reso noti i valori dei minimali e massimali, nonché gli altri valori utili per il calcolo della contribuzione dovuta nel 2023, aggiornandoli sulla base della variazione percentuale, calcolata dell’Istat nella misura dell’8,1%.
I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023, non hanno potuto tenere conto dei valori aggiornati possono regolarizzare tale situazione con il versamento da effettuare entro il 16 maggio (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare).
Nella tabella seguente si riportano alcuni dei valori più ricorrenti e le loro modalità di applicazione.
MINIMALI, MASSIMALI E FASCE CONTRIBUTIVE in vigore dal 1° gennaio 2023 |
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Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei dipendenti Il minimale imponibile è la retribuzione minima sulla quale devono essere calcolati i contributi previdenziali. Questo significa che, anche se nel periodo di paga la retribuzione effettiva è stata inferiore a quella risultante dall’applicazione del minimale, i contributi devono essere calcolati su quest’ultimo. Non sussiste, invece, l’obbligo di adeguarsi al minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al minimale. Vale a dire che non c’è obbligo di rispettare il minimale per le giornate durante le quali il lavoratore riceve dall’azienda soltanto trattamenti integrativi delle prestazioni previdenziali, ad esempio, di malattia, maternità etc., per le quali è prevista la contribuzione figurativa. |
53,95 |
Minimale orario per lavoratori part-time in caso di orario di 40 ore settimanali
Il minimale orario si determina dividendo il valore previsto per i lavoratori a tempo pieno per il numero delle ore settimanali previste dal CCNL e moltiplicando l’importo ottenuto per 6. Ad esempio, per un orario contrattuale di 40 ore, il minimale si ottiene con il seguente procedimento € 53,95 x 6 /40 = € 8,09. |
8,09 |
Minimale di retribuzione giornaliera per i dirigenti dei settori Industria, Credito assicurazioni e servizi e Commercio |
149,23 |
Minimale di retribuzione giornaliera per i dirigenti del settore Agricoltura |
119,41 |
Importo annuo oltre il quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Il contributo è dovuto dai lavoratori dipendenti con aliquota pensionistica a proprio carico inferiore al 10% ed è pari all’1% della retribuzione imponibile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Il calcolo viene fatto mensilmente, applicando l’1% sulla retribuzione mensile eccedente, per il 2023, 4.349,00 euro. |
52.190,00 |
Importo mensilizzato oltre il quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Pertanto, per i dipendenti la cui retribuzione, nel mese, è superiore a tale importo, i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalità: - - Calcolare i contributi previdenziali su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto dell’aliquota aggiuntiva dell’1%. - - Calcolare l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione eccedente l’importo mensilizzato della prima fascia di retribuzione pensionabile, compilando l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> dei <DatiRetributivi> della Denuncia UniEmens Individuale dei lavoratori dipendenti. Il contributo aggiuntivo dell’1%, quindi, nella Denuncia UniEmens va indicato distintamente rispetto all’aliquota complessiva. |
4.349,00 |
Massimale annuo per i lavoratori rientranti del sistema pensionistico contributivo Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è il “tetto massimo” oltre il quale non sono più dovuti i contributi per il Fondo pensioni ed è previsto per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema pensionistico contributivo. Trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione pensionistica, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%, mentre non opera, invece, per le altre contribuzioni di assistenza e assistenza sociale. Pertanto la quota di retribuzione eccedente il predetto massimale continua ad essere soggetta al versamento delle così dette “contribuzioni minori”, quali ad esempio le aliquote dovute per le assicurazioni di malattia, maternità etc. Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno solare risulti parzialmente retribuito. Per quanto riguarda la compilazione della Denuncia UniEmens, le aziende si atterranno alle seguenti modalità: - Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’imponibile da riportare nel relativo <Elemento Imponibile> della Denuncia individuale dei Dati Retributivi, deve essere indicato nel limite del massimale, mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento <Eccedenza Massimale> dei Dati Particolari con la relativa contribuzione minore. - Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <Eccedenza Massimale>. |
113.520,00 |
Importo di indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato |
2.360,66 |
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001 |
53.687,00 |
GESTIONE SEPARATA INPS 2023
Con la Circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, l’INPS ha confermato anche per il 2023 lealiquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata, nella stessa misura già prevista per il 2022 e complessivamente fissate come segue:
TABELLA RIASSUNTIVA ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA in vigore nel 2023 |
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Collaboratori e figure assimilate
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Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% (24,00 IVS) |
Professionisti |
Aliquote
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% (24,00 IVS) |
l’Istituto ha comunicato inoltre il massimale, entro il quale come previsto dall’art. 2, co. 18 della legge 335/98 sono dovuti i contributi alla Gestione separata, che per il 2023 è pari a euro 113.520,00, nonché il minimale annuo per l’accredito contributivo, che per il 2023 è pari a euro 17.504,00.
Sempre con la Circolare n. 12/2023, l’INPS ha diffuso, inoltre, una tabella riepilogativa delle aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti per l’anno 2023 (anche in questo caso coincidente con quella del 2022) per i soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, distinta in base ai codici identificativi del “Tipo rapporto” esposti anche nel flusso UniEmens e che di seguito si riporta.
Codice |
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA |
IVS
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Malattia, maternità, ANF
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Maternità ex D.M. 12.7.2007
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DISCOLL
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totale |
1A -1E |
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1B |
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1C |
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1D |
LIQUIDATORE DI SOCIETA' |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
02 |
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
03 |
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
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33,72 |
04 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
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33,72 |
05 |
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
06 |
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
07 |
VENDITORE PORTA A PORTA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
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33,72 |
09 |
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
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33,72 |
11 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
12 |
RAPPORTI DI CO.CO.CO. PROROGATI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
13 |
ASSOCIATI IN ARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
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33,72 |
14 |
FORMAZIONE SPECIALISTICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
17 |
CONSULENTE PARLAMENTARE |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
18 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015 |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
19 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti |
25,00 |
0,50 |
0,22 |
0,51 |
26,23 |
20 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid-19 – Ordinanza 24.10.2020 D.P.C.M. Protezione Civile |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |