Cass. Civ. Sez. 2 - sentenza n.31826 del 27/10/2022 – Il caso
Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta la problematica dell’invalidità della delibera assembleare per essere stato convocato alla riunione il c.d. condomino apparente, nello specifico il vecchio proprietario dell’unità immobiliare, non avendo questi tempestivamente comunicato all’amministratore l’avvenuto trasferimento, ma avendolo reso noto solo molti anni dopo.
Una condomina impugnava due delibere assembleari del 2012, ratificate da successiva delibera del giugno 2013, per omessa convocazione. Il Tribunale di Taranto accoglieva l’impugnazione, mentre la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto accoglieva l’appello proposto dal Condominio avverso la sentenza di primo grado, sostenendo che sussisterebbe un orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui solo dalla comunicazione all’amministratore del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare compresa nello stabile, l’acquirente acquisirebbe lo status di condomino e potrebbe dolersi di non essere stato convocato all’assemblea. Nel caso specifico, la Corte d’Appello evidenziava che la proprietà era stata trasferita nel 1991, ma la vendita era stata comunicata all’amministratore solo alla fine di maggio – inizio giugno 2013, di conseguenza l’acquirente non poteva lamentarsi di non essere stato convocato alle assemblee, poiché le convocazioni erano state inviate a chi “ritenuto il proprietario”. L’amministratore, inoltre, aveva svolto le visure per verificare la proprietà dopo le assemblee del 2012 ed aveva messo in condizione l’effettivo proprietario di partecipare alla riunione del giugno 2013 in cui si erano ratificate le deliberazioni assunte nelle precedenti assemblee.
Avverso tale sentenza la condomina propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Con il primo motivo, la stessa deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1136 c.c. e 66 disp.att.c.c., avendo la Corte d’Appello applicato il c.d. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del soggetto da ...