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Condominio, cessazione della materia del contendere, spese di lite e non solo

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Condominio, cessazione della materia del contendere, spese di lite e non solo

mercoledì, 18 gennaio 2023

La cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal valutare la sussistenza dei vizi della delibera condominiale impugnata, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, secondo la soccombenza virtuale. Quest’ultima, però impone di valutare le doglianze attoree nel merito, con risultati a volte sorprendenti!

Scritto da: Titomanlio Fabio

Il caso deciso da Trib. S.M.C.V., 2 novembre 2022, n. 3916 

Una recente decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere offre lo spunto per esaminare alcuni ricorrenti istituti di diritto condominiale: la vicenda trae origine dell’impugnativa proposta da alcuni condomini nei confronti della delibera con cui l’assemblea, autoconvocata da taluni degli altri aventi diritto, aveva proceduto alla nomina dell’amministratore. 

Gli attori, in particolare, contestavano: 1) l’illegittimità dell’operata autoconvocazione, in difetto dei presupposti di urgenza così come di gravi irregolarità o inerzia dell’amministratore in carica; 2) il mancato inoltro della convocazione a tutti gli aventi diritto; 3) la mancata redazione del verbale della prima adunanza (andata deserta); 4) l’incompletezza dell’o.d.g., quanto alla nomina del nuovo amministratore; 5) l’illegittimità della convocazione eseguita presso un luogo inidoneo a garantire la partecipazione di tutti i condomini, nonché il corretto ed ordinato svolgimento della discussione.

Il tribunale sammaritano, dichiarata cessata la materia del contendere, per essere stato nelle more del giudizio nominato un nuovo amministratore, a seguito delle dimissioni di quello nominato nell’assemblea impugnata, ha infine liquidato le spese di lite (mediante la loro compensazione in ragione del 50%) sulla base del principio della soccombenza virtuale.

In tal senso la decisione appare del tutto conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 2719 del 2015), ...

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