La questione: il vincolo ablatorio disposto in sede penale può inibire diritti, facoltà e poteri di cui sono titolari singoli condomini, amministratore e assemblea?
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23255 depositata il 20 agosto 2021, è intervenuta su un argomento di estremo interesse, che interseca questioni civilistiche, collegate alla disciplina dell’esercizio di diritti, facoltà e poteri condominiali in costanza di sequestro penale, e penalistiche, incentrate sull’estensione degli effetti inibitori-sostitutori che discendono dall’applicazione della misura cautelare reale disposta ex art. 321 c.p.p.
Il tema al vaglio della Suprema Corte, in sostanza, involgeva profili di rilievo teorico e pratico, in quanto relativi alla disciplina applicabile durante la vigenza di un sequestro penale e al fondamento dei limiti che la misura ablatoria introdurrebbe nei confronti dei legittimi titolari di situazioni giuridiche piene e ricollegate al diritto condominiale.
La questione, inoltre, riguardava le ricadute in tema di validità degli atti adottati dall’assemblea in luogo del custode nominato in sede di sequestro, e apre il campo a possibili approfondimenti anche in tema di sopportazione degli oneri condominiali in costanza di sequestro penale o, similmente in caso di sequestro di prevenzione ai sensi della normativa c.d. “antimafia”.
La vicenda giudiziaria al vaglio della Suprema Corte
In primo grado, il Tribunale civile di Brindisi aveva respinto l’impugnazione della delibera approvata da un condominio nel luglio 2008, della quale si contestava la validità per l’inesistenza del condominio stesso e per l’inefficacia dell’attività dell’amministratore. Tali conseguenze sarebbero derivate, ad avviso degli attori, dalla sussistenza di un sequestro penale sull’immobile, che era stato disposto dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi nel maggio 2008. Tuttavia, i Giudici di prime cure avevano ritenuto che il vincolo cautelare avesse ...