1. Premessa
Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (n. 8456/2022), vista in una prospettiva evolutiva dell'ordinamento condominiale, si colloca in una direttrice, normativa e giurisprudenziale, di innegabile incremento delle facoltà dei singoli condomini di utilizzazione di interventi che interessino esclusivamente una parte di proprietà privata in condominio.
I giudici amministrativi, in particolare, decidono in merito alla legittimazione della richiesta del permesso di costruire in sanatoria quando si tratta di opere realizzate all’interno di un’abitazione privata in condominio, definendo quel dilemma che porta spesso i cittadini a
temere l’ingerenza della Pubblica Amministrazione nelle questioni inerenti i propri diritti nella vita condominiale.
2. Il fatto
La vicenda trae origine dal rigetto di una istanza presentata da due condomini all’Autorità Comunale per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001, relativa ad opere di copertura -in struttura lignea- delle terrazze dell’appartamento di loro proprietà.
Il Comune giustificava il rigetto dell’istanza rappresentando la mancata legittimazione in capo ai deducenti a chiedere il titolo edilizio, dal momento che “l’intervento, di indubbia entità” (considerato che la superficie coperta, pari complessivamente a circa 52 mq, corrispondeva a quasi il 50% della superficie utile dell’alloggio) “incide significativamente sui prospetti aumentandone peraltro l'altezza e modificando così la sagoma della palazzina”, con la conseguenza che la legittimazione a chiedere il titolo edilizio (anche in sanatoria), ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, non sarebbe spettata ai medesimi “in quanto il bene che è stato interessato dalla avvenuta trasformazione edilizia non è già le sole terrazze di proprietà, bensì l'intero stabile nel suo insieme, la sua originaria architettura e il suo decoro, che appartengono al condominio, il quale non ...