 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
L’Autorità comunale nelle “questioni condominiali”

Articolo

Condominio

L’Autorità comunale nelle “questioni condominiali”

venerdì, 13 gennaio 2023

L’Amministrazione comunale deve valutare il proposito edificatorio  degli istanti esclusivamente alla luce della disciplina pubblicistica che  regola l’attività urbanistico-edilizia, senza essere tenuta a valutare  ulteriori profili, segnatamente quelli che attengono ai rapporti  privatistici, né accertare l'esistenza di eventuali limitazioni negoziali  apposte allo ius aedificandi. 

Scritto da: Rotolo Ottavia

1. Premessa  

Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (n. 8456/2022), vista in una prospettiva evolutiva  dell'ordinamento condominiale, si colloca in una direttrice, normativa e  giurisprudenziale, di innegabile incremento delle facoltà dei singoli  condomini di utilizzazione di interventi che interessino esclusivamente  una parte di proprietà privata in condominio. 

I giudici amministrativi, in particolare, decidono in merito alla  legittimazione della richiesta del permesso di costruire in sanatoria  quando si tratta di opere realizzate all’interno di un’abitazione privata  in condominio, definendo quel dilemma che porta spesso i cittadini a 

temere l’ingerenza della Pubblica Amministrazione nelle questioni  inerenti i propri diritti nella vita condominiale. 

2. Il fatto 

La vicenda trae origine dal rigetto di una istanza presentata da due  condomini all’Autorità Comunale per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001, relativa ad opere di  copertura -in struttura lignea- delle terrazze dell’appartamento di loro  proprietà. 

Il Comune giustificava il rigetto dell’istanza rappresentando la mancata  legittimazione in capo ai deducenti a chiedere il titolo edilizio, dal  momento che “l’intervento, di indubbia entità” (considerato che la  superficie coperta, pari complessivamente a circa 52 mq, corrispondeva  a quasi il 50% della superficie utile dell’alloggio) “incide  significativamente sui prospetti aumentandone peraltro l'altezza e  modificando così la sagoma della palazzina”, con la conseguenza che  la legittimazione a chiedere il titolo edilizio (anche in sanatoria), ai  sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, non sarebbe spettata ai medesimi  “in quanto il bene che è stato interessato dalla avvenuta trasformazione  edilizia non è già le sole terrazze di proprietà, bensì l'intero stabile nel  suo insieme, la sua originaria architettura e il suo decoro, che  appartengono al condominio, il quale non ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati