La vicenda
Un’impresa edile intimò un’ingiunzione di pagamento a titolo di saldo del corrispettivo nei confronti del committente di un contratto di appalto, stipulato per la realizzazione di un impianto di climatizzazione.
Il committente propose opposizione e avanzò la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto le opere risultavano difformi rispetto alle prescrizioni del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente norme di riordino delle disposizioni in materia di attività d’istallazione di impianti all’interno degli edifici. Il Tribunale di Monza rigettò l’opposizione e ritenne infondata la domanda di risoluzione, in quanto l’appaltatrice aveva iniziato a operare in autonomia solo da un certo momento in poi, mentre in precedenza era stata un mero nudus minister di un progetto realizzato da terzi e aveva operato sotto la direzione di un tecnico incaricato dal committente.
La Corte d’appello di Milano respinse il gravame del committente, ritenendo che le disposizioni contrattuali fossero chiarissime nello stabilire che il corrispettivo preteso dall’appaltatrice fosse dovuto non dalla fine dei lavori, ma entro un termine precedente, individuato espressamente su accordo delle parti. Per quel che attiene alla riconvenzionale, poi, i Giudici di secondo grado aderirono alla ricostruzione del Tribunale di Monza, asserendo che i vizi lamentati dalla committente e chiaramente emergenti dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata non fossero imputabili all’appaltatrice, alla quale non poteva riconoscersi un’autonomia tale da intervenire sul progetto che le era stato chiesto di realizzare. L’appaltatrice, in effetti, avrebbe dovuto eseguire i lavori nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel progetto esecutivo e illustrate nella documentazione di sviluppo predisposta da terzi, oltre che attenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti. Per questa ragione, la sospensione e ...