Il caso:
Una società aveva commissionato ad una impresa edile l’intonacatura di un fabbricato; l’opera era risultata mal eseguita in ragione della cattiva stesura dell’intonaco colorato e la difformità cromatica che si era venuta a creare sulla superficie della parete intonacata. La ditta appaltatrice, riconoscendo parzialmente il vizio dell’opera eseguita, aveva proposto di eliminarlo attraverso un ulteriore intervento, che tuttavia era stato rifiutato dalla società committente.
Il giudizio proposto dall’appaltatrice per la riscossione del corrispettivo dell’appalto si era risolto in primo grado con l’accoglimento della domanda da parte del Tribunale e la condanna dell’appaltatrice, in solido col rappresentante che ebbe a sottoscrivere la scrittura privata con la quale i lavori di intonacatura erano stati originariamente commissionati, al pagamento di una cospicua somma in favore dell’attrice.
Avverso la pronuncia di primo grado veniva dunque proposto appello innanzi alla corte territoriale. Il giudice del gravame riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del rappresentante condannato insieme alla committente in primo grado, confermando per il resto le statuizioni del Tribunale, sull’assunto che il rifiuto all’eliminazione dei vizi dell’opera –effettivamente eliminabili, come accertato dalla C.T.U., attraverso la soluzione proposta dall’appaltatrice- opposto dalla committente fosse da considerarsi illegittimo, di talché l’eccezione di inadempimento non sarebbe risultata conforme a buonafede. Secondo la corte d’appello, inoltre, non tutti i difetti dell’opera lamentati avrebbero potuto ascriversi all’appaltatrice, taluni essendo addebitabili alla mancanza di intonaco.
Veniva, dunque, proposto ricorso per cassazione dalla committente e, in via incidentale, dall’appaltatrice che censurava la sentenza di appello nella parte in cui era stato ritenuto carente di legittimazione passiva il rappresentante della società. Il ricorso principale, fondato su tre motivi, lamentava: l’erroneità dell’assunto del giudice del gravame che aveva ritenuto non contestato il fatto che ...