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Supercondominio: mancata nomina del rappresentante di condominio e avviso di convocazione dell’assemblea

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Supercondominio: mancata nomina del rappresentante di condominio e avviso di convocazione dell’assemblea

venerdì, 09 dicembre 2022

In presenza di un supercondominio, formato da più di sessanta partecipanti, in assenza della designazione da parte di un condominio di un proprio rappresentante all’assemblea e di mancata adozione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria, dietro ricorso di un condomino o di un rappresentante di un altro condominio, l’avviso di convocazione della stessa deve essere indirizzato a ciascun condomino del condominio inadempiente (Trib. Torino, 29 luglio 2022, n. 3427).

Scritto da: Mascia Alberto

Il fatto

Un condominio, facente parte di un supercondominio complessivamente composto da tredici stabili e un totale di 280 condomini, lo citava in giudizio, impugnando ai sensi dell’art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 22 settembre 2020, sulla base di differenti motivi, tra cui assume particolare rilevanza l’omessa convocazione di tutti i condomini per la medesima assemblea e dell’amministratore di condominio attore.

Tale condominio chiedeva, pertanto, la sospensione in via preliminare e l’accertamento e dichiarazione dell’annullabilità, nullità ed inefficacia di tutte le delibere assembleari assunte durante la citata assemblea del 22 settembre 2020.

Il condominio attore lamentava l’omesso invio, da parte dell’amministratore del supercondominio, della convocazione di tale assemblea ai singoli condomini dello stesso condominio, evidenziando come il verbale dell’assemblea in oggetto fosse stato ricevuto via pec dall’amministratore del condominio solo in data 6 ottobre 2020.

Si costituiva in giudizio il supercondominio che rilevava l’inammissibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 5, comma 6, D.lgs. 28/2010, e conseguente improcedibilità del giudizio, contestando nel merito i diversi motivi di impugnazione, ivi compresa quella relativa alla omessa convocazione come rilevato dal condominio attore.

Nello specifico, rilevava che il regolamento di condominio del supercondominio prevedeva, all’art. 3 capo III°, che ogni stabile facente parte di tale supercondominio dovesse nominare un proprio rappresentante, definito Consigliere di stabile dallo stesso regolamento. Evidenziava che l’amministratore del condominio attore fosse da tempo inadempiente, nonostante i vari solleciti allo stesso inviati, nella nomina di tale Consigliere, di talchè l’inadempimento andava ascritto all’amministratore del condominio.

All’udienza ex art., 183 c.p.c., assegnati i termini per l’esperimento del tentativo di mediazione (esperito con esito negativo), concessi successivamente i termini per le istanze istruttorie, ...

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