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Contratto di appalto condominiale ed eccezione di inadempimento: quale equilibrio tra le reciproche pretese?

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Contratto di appalto condominiale ed eccezione di inadempimento: quale equilibrio tra le reciproche pretese?

venerdì, 02 dicembre 2022

La Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 24 ottobre 2022, n. 31387, ha affrontato la questione relativa ai presupposti, alla “ratio” giustificatrice e alla fondatezza dell’eccezione di inadempimento di cui si avvalgono reciprocamente il condominio committente e l’impresa appaltatrice in un contratto di appalto d’opera, per neutralizzare l’altrui pretesa all’adempimento dell’obbligazione.

Scritto da: Panu Silvia

Il caso

Un imprenditore edile, appaltatore di lavori inerenti un edificio condominiale, intimò un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il pagamento del corrispettivo dovuto per il quinto stato di avanzamento dei lavori commissionati. A seguito dell’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal condominio, il Tribunale di Campobasso compensò la somma ingiunta con i crediti del committente per i lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d’arte, condannando l’imprenditore al pagamento di una somma a titolo di penale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, oltre agli interessi.

Avverso la sentenza propose appello l’appaltatore per contestare le conclusioni cui era pervenuto il Primo Giudice; il condominio committente, a sua volta, propose appello incidentale, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente quantificato l’importo dei crediti per lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte da compensare con i crediti vantati dall’appaltatore. I crediti del condominio, invero, avrebbero dovuto essere quantificati rispetto all’intero corrispettivo dell’appalto e non rispetto al quinto stato di avanzamento dei lavori commissionati.

La Corte d’appello di Campobasso rilevò la reciproca proposizione dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., ritenendo che assumesse un ruolo prevalente l’inadempimento dell’imprenditore appaltatore. Nell’accogliere l’appello incidentale, applicò la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo all’impresa edile in esecuzione di quanto stabilito dal contratto e affermò che la percentuale del 5% sull’importo di ogni stato di avanzamento dei lavori, ritenuta dal committente a garanzia della buona esecuzione dell’opera, aveva natura di caparra confirmatoria e non di corrispettivo.

L’appaltatore ha proposto ricorso per Cassazione, censurando la sentenza della Corte d’appello per aver violato le norme di legge sui requisiti e sull’interpretazione del contratto, nonché sull’obbligo di comportarsi secondo la buona fede e la correttezza, che incombe ...

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