 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
SUPERBONUS - eliminazione barriere architettoniche (interventi “trainati”) e spese strettamente collegate

Articolo

Condominio

SUPERBONUS - eliminazione barriere architettoniche (interventi “trainati”) e spese strettamente collegate

lunedì, 28 novembre 2022

Con la Risposta a interpello 4 novembre 2022, n. 547, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, a richiesta di un Condominio, che le detrazioni spettanti per gli interventi edilizi e, in particolare, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche ai fini del Superbonus, spettano per le spese strettamente connesse alla realizzazione delle opere agevolabili e non comprendono anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare (locale cantina) oggetto dei lavori.

Scritto da: Servidio Salvatore

La fattispecie 

Nel caso di specie, il Condominio istante, composto da sei unità residenziali (categoria catastale A/6 - Abitazioni di tipo rurale), intende effettuare interventi "trainanti" sulle parti comuni (in particolare, un intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali) di cui all'art. 119, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus).

Contestualmente, verrebbe installato un ascensore quale intervento "trainato" di eliminazione di barriere architettoniche.

Per l'installazione dell’ascensore, onde realizzare il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore, è necessario l'acquisto, da parte del Condominio, di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino.

Ciò posto, l'istante chiede se le spese che dovranno sopportare i condomini per l'acquisto del suddetto vano cantina, possano rientrare in quelle detraibili per l'intervento prospettato quali spese connesse all'installazione dell'ascensore.

Per il richiedente, detto costo relativo all'acquisto del locale cantina, da adibire a locale tecnico necessario per l'installazione dell'ascensore, dovrebbe rientrare tra le spese detraibili di cui al Superbonus insieme al costo dell'impianto ascensore e delle opere connesse. 

Il problema delle spese correlate all'intervento trainato per l'eliminazione delle barriere architettoniche  

Si premette che, secondo un principio generale, un'opera che presenta indubbi caratteri innovativi, quale è l'installazione di un ascensore nel cortile interno di un edificio in Condominio, può essere eseguita da un singolo condomino (o da un gruppo di condomini) che ne assuma a proprio carico le spese, anche in difetto di qualsiasi autorizzazione dell'assemblea, purché siano rispettati i limiti d'uso, costituiti, a norma dell'art. 1102 c.c. sull’uso della cosa comune, dalla non alterazione della cosa comune e dal ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati