La fattispecie
Nel caso di specie, il Condominio istante, composto da sei unità residenziali (categoria catastale A/6 - Abitazioni di tipo rurale), intende effettuare interventi "trainanti" sulle parti comuni (in particolare, un intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali) di cui all'art. 119, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus).
Contestualmente, verrebbe installato un ascensore quale intervento "trainato" di eliminazione di barriere architettoniche.
Per l'installazione dell’ascensore, onde realizzare il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore, è necessario l'acquisto, da parte del Condominio, di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino.
Ciò posto, l'istante chiede se le spese che dovranno sopportare i condomini per l'acquisto del suddetto vano cantina, possano rientrare in quelle detraibili per l'intervento prospettato quali spese connesse all'installazione dell'ascensore.
Per il richiedente, detto costo relativo all'acquisto del locale cantina, da adibire a locale tecnico necessario per l'installazione dell'ascensore, dovrebbe rientrare tra le spese detraibili di cui al Superbonus insieme al costo dell'impianto ascensore e delle opere connesse.
Il problema delle spese correlate all'intervento trainato per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Si premette che, secondo un principio generale, un'opera che presenta indubbi caratteri innovativi, quale è l'installazione di un ascensore nel cortile interno di un edificio in Condominio, può essere eseguita da un singolo condomino (o da un gruppo di condomini) che ne assuma a proprio carico le spese, anche in difetto di qualsiasi autorizzazione dell'assemblea, purché siano rispettati i limiti d'uso, costituiti, a norma dell'art. 1102 c.c. sull’uso della cosa comune, dalla non alterazione della cosa comune e dal ...