In primo luogo viene analizzato il caso degli Enti, diversi dalle odv, aps e onlus, costituitisi antecedentemente al 2022, ma iscritti nel RUNTS a partire dal 2022 su loro richiesta (quindi non per effetto della trasmigrazione automatica): il dubbio verteva sull’obbligo o meno per tali soggetti di dover depositare, ai sensi dell’articolo 48 comma del Codice del Terzo Settore, come nel caso delle odv, aps e onlus, il bilancio relativo al 2021 qualora l’approvazione dello stesso sia avvenuta successivamente alla presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS. La risposta del Ministero è stata negativa, giustificata dal fatto che per tali soggetti, a differenza di quanto è stato invece richiesto per le odv, aps e onlus, ipotizzando un obbligo di deposito si conferirebbe a tale disposizione valore retroattivo ma senza adeguata copertura normativa; rimane comunque la possibilità, per libera scelta dell’Ente, di procedere ugualmente al deposito.
Viene poi richiesto se sussiste l’obbligo di presentazione della relazione dell’organo di controllo e del revisore congiuntamente al bilancio dal momento che tali documenti non sono espressamente indicati tra quelli da depositare, per cui il soggetto che aveva posto il quesito, supponeva che si trattasse di una mera facoltà. La risposta del Ministero è stata invece opposta, giustificando l’obbligo di deposito delle menzionate relazioni, per il fatto che essi concorrono senza dubbio alla formazione della volontà di approvazione del bilancio stesso e che pertanto, pur non essendo parte integrante del bilancio, tali documenti non possono essere giudicati disgiunti dal bilancio stesso, anche e soprattutto come indirettamente richiamato dall’articolo 3, comma 2 del CTS che permette, anche in via analogica, di integrare il citato articolo 48, comma 3 con l’articolo 2435 del codice civile.
Altro quesito che è stato posto riguarda il caso degli Enti dotati di personalità giuridica e con ...