Il caso affrontato da Trib. Mi., sez. Lav., 17 ottobre 2022, n. 2325, dott. Lombardi.
La sentenza in esame affrontava il caso di un giornalista sottoposto a procedimento disciplinare in virtù della pubblicazione di un post sull’account personale di Twitter del seguente tenore: “Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro”.
Nello specifico, veniva contestato al lavoratore di aver suscitato - tramite il post - un forte clamore mediatico, anche a fronte dell’associazione alla nota testata giornalistica ove lavorava quale redattore, di aver coltivato interessi personali e leso l’immagine della testata, tanto da costringere il Direttore Responsabile a dissociarsi immediatamente dal contenuto dello stesso.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità della sanzione disciplinare «a) per violazione dell’art. 50 CCNL, esulandosi dalla previsione della fattispecie disciplinante la sanzione della sospensione, ovvero la gravità e la recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l’uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all’attività dell’azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave; b) essendo il post espressione di libera manifestazione del pensiero, diritto di rango costituzionale, tutelato dall’art. 21 cost., nonché dall’art. 1 L. 300/1970; c) trattandosi di condotta extralavorativa, risultando il post pubblicato dall’account personale del giornalista, privo di incidenza sul rapporto di lavoro in essere tra le parti; d) risultando la sanzione sproporzionata rispetto al fatto commesso, quand’anche fosse rinvenuto rilievo disciplinare nel medesimo». Depositava, quindi, un ricorso dinanzi al Tribunale milanese per vedere accolte le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento disciplinare comminato dalla resistente nei confronti del (ricorrente) e per l’effetto ordinare alla società resistente l’annullamento della sanzione e la pedissequa e immediata restituzione della somma di € 717,48, oltre interessi ...