 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Il riparto delle spese condominiali tra alienante ed acquirente

Articolo

Condominio

Il riparto delle spese condominiali tra alienante ed acquirente

mercoledì, 02 novembre 2022

Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19756 del 2022, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all’art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all’art. 1104 c.c., chi non è condòmino al momento in cui sorge l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali, coincidente con la data di esecuzione dei lavori per le spese ordinarie e con la data di approvazione della delibera assembleare per le spese straordinarie.

Scritto da: Cice Giovanna

Il fatto.

In seguito all’acquisto di un’unita immobiliare sita in un complesso condominiale, la proprietaria dell’immobile riceve due atti di precetto per il pagamento di spese afferenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’edificio condominiale, deliberati ed eseguiti prima del suo atto di acquisto. 

La Corte di Appello, sul presupposto della natura ambulatoria dell’obbligazione del Condominio verso il terzo creditore e dell’inapplicabilità della limitazione temporale prevista per il pagamento dei contributi condominiali ex art. 63 disp. att. c.c., condanna la condòmina al pagamento verso la società appaltante delle spese condominiali relative ai lavori dello stabile ed antecedenti al suo atto di acquisto. 

La Corte di Cassazione riforma la sentenza d’Appello, chiarendo che le obbligazioni del condòmino verso i terzi, non integrano obbligazioni reali che si originano propter rem, bensì obbligazioni personali che sorgono occasione rei, sicché l’acquirente non può rispondere dei debiti divenuti esigibili prima del suo atto di acquisto e rimasti inadempiuti dall’alienante.

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte si dipana secondo passaggi logici coerenti che meritano un approfondimento per la valenza sistematica e per l’afferenza con il dibattuto istituto dell’obbligazione reale. 

La distinzione tra diverse tipologie di obbligazioni condominiali: i contributi e i “non contributi”.

L’ordinanza in commento affronta l’annosa questione relativa al riparto delle spese condominiali nell’ipotesi in cui, in presenza di un atto di alienazione di una unità condominiale, occorra stabilire se il condòmino che abbia acquistato l’unità immobiliare possa essere chiamato a rispondere degli oneri condominiali non ancora soddisfatti al momento della cessione.

Innanzitutto, il ragionamento della Corte si impernia sulla distinzione tra due diverse tipologie di obbligazioni condominiali, alle quali si ritiene che corrispondano due statuti giuridici differenti: a) ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati