La vicenda
Una società di distribuzione di acqua citava in giudizio un condominio che per oltre un decennio si era approvvigionato gratuitamente, tramite l’allaccio abusivo allaccio dell’impianto alla rete idrica. Ne veniva quindi richiesta la condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e, in subordine, all’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il condominio si costituiva in giudizio contestando la pretesa sul presupposto che nessuna modifica era mai stata apportata all’impianto dall’epoca di costruzione del fabbricato e chiedendo quindi il rigetto della domanda risarcitoria proposta.
Il Tribunale di Napoli accoglieva tuttavia la domanda, condannando il condominio al risarcimento del danno.
Proposto appello, i Giudici del gravame riformavano la sentenza rilevando che non era stata fornita la prova del diretto coinvolgimento dell’amministratore nell’utilizzo abusivo della fornitura, circostanza che escludeva ogni responsabilità del condominio per il danno provocato dai singoli condomini.
Aggiungeva, la Corte d’appello, che anche una eventuale conoscenza da parte dell’amministratore dell’uso illecito della fruizione dell’acqua da parte dei singoli condòmini, non generava alcun obbligo a suo carico, né nei confronti dei condòmini, vietando l’uso dell’impianto abusivo, nè a favore di terzi, denunciando l’abuso.
L’eventuale condotta inerte degli amministratori succedutisi nel tempo non era neppure idonea a fondare una responsabilità ex art. 2055 c.c. in solido, dell’amministratore e del condominio.
L’azienda soccombente proponeva quindi ricorso in Cassazione proponendo un unico motivo costituito dalla lamentata violazione e comunque falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c.
Il Supremo Collegio, ritenuto il motivo fondato, accoglieva il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, disponeva il rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
La decisione
L’ordinanza della ...