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Per qualche condòmino in più: il quorum dell’assemblea in seconda convocazione alla prova del criterio di maggioranza nel nuovo art. 1136, comma 3, c.c.

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Condominio

Per qualche condòmino in più: il quorum dell’assemblea in seconda convocazione alla prova del criterio di maggioranza nel nuovo art. 1136, comma 3, c.c.

lunedì, 24 ottobre 2022

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza Cass., VI-2, 14 luglio 2022, n. 28629, coglie l’occasione per ripercorrere, con una descrizione di ampio respiro, alcuni noti principî in tema di quorum assembleare enucleato nella disciplina della «Riforma» in una particolare fattispecie di condominio costituito da soli quattro condòmini. 

Scritto da: Belli Claudio

Il caso in esame origina dall’impugnazione di una deliberazione assembleare proposta da una condòmina per violazione dell'art. 1136, comma 3, c.c.. Il Tribunale adito, all’esito dell’istruttoria, dichiarava cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuta modificazione, nel corso del giudizio, del contenuto della deliberazione mercé una successiva decisione assembleare priva dei paventati vizi. Lo stesso Tribunale condannava, tuttavia, l'attrice al pagamento delle spese processuali secondo il criterio della c.d. «soccombenza virtuale».

Avverso detta sentenza la medesima condòmina proponeva appello deducendo il mancato raggiungimento del voto favorevole della maggioranza numerica dei condòmini presenti in assemblea, poiché la deliberazione era stata adottata soltanto da due condòmini anziché dai tre necessari, con conseguente violazione dell’art. 1136 c.c. modificato dalla novella al codice civile del 2012.

Il Supremo Collegio, innanzitutto (eseguendo una quanto mai opportuna ricognizione dell’istituto - ben noto al diritto societario - della «soccombenza virtuale»), rammenta che, per orientamento consolidato, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, «la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961)».

Tale applicazione analogica dell'art. 2377, comma 8, c.c. - ricorda la Corte di cassazione - si verifica anche quando la deliberazione sia stata sostituita con un’altra «dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione».

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