 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Opposizione a decreto ingiuntivo per erronea ripartizione delle spese legali inserite nei bilanci approvati dall’assemblea

Articolo

Condominio

Opposizione a decreto ingiuntivo per erronea ripartizione delle spese legali inserite nei bilanci approvati dall’assemblea

venerdì, 21 ottobre 2022

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi condominiali, il giudice può anche sindacare la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della delibera assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, mentre può rilevare l’annullabilità della delibera stessa, solo a condizione che essa sia dedotta dall’opponente mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto.

Scritto da: Duca Elena

Cass. Civ. Sez. sesta -  2 - ordinanza n.24804 del 12/08/2022 – Il caso

Il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dal singolo condomino avverso al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per la somma di € 3.012,26 a titolo di spese condominiali ripartite con delibera di approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2016 e del bilancio preventivo per l’esercizio 2017, riducendo ad € 1.815,11 l’importo dovuto dall’opponente.

Il condomino proponeva appello ed il Tribunale di Roma accoglieva solo in parte il gravame, escludendo la possibilità di sindacare la validità della delibera su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto, anche sotto il profilo dell’eventuale rilievo d’ufficio della nullità della stessa, respingendo l’allegazione della non debenza delle spese legali e riformando la sentenza di primo grado solo per quanto concerne la somma chiesta a titolo di spese per il precetto.

Il condomino proponeva ricorso per cassazione avverso alla sentenza d’appello, articolando tre motivi. 

Con il primo motivo egli censura la sentenza impugnata per asserita violazione o falsa applicazione degli artt.1117, 1123, 1126, 1135, 1136, 1137 e 1421 C.C. nonché dell’art. 633 c.p.c. e dell’art. 63 dip.att.c.c. con riguardo all’importo di € 1.570,00 per spese legali al medesimo addebitate nei suddetti bilanci  (consuntivo del 2016 e preventivo del 2017) in assenza di una sentenza di soccombenza e per due diffide stragiudiziali; con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dei medesimi articoli di cui sopra con riferimento alla somma di € 850,00 per oneri addebitati nei suddetti bilanci consuntivo e preventivo, nonostante l’avvenuto pagamento in data antecedente alla delibera di approvazione degli stessi; con il terzo motivo il condomino denuncia infine la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati