1. Il caso all’esame della Corte.
Con l’ordinanza in commento (Cass. Civ., sez. 2, n. 20830/2022), la Suprema Corte si è occupata di un’interessante questione condominiale inerente ai rapporti intercorrenti fra la disciplina dell’uso della cosa comune di cui all’art. 1102 c.c. e quella delle servitù di cui agli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c.
La vicenda sottoposta all’esame della Seconda Sezione riguardava l’utilizzo, da parte del resistente, del cortile condominiale sia in veste di condomino, giacchè proprietario di un laboratorio facente parte del fabbricato condominiale sia come proprietario di un magazzino estraneo al condomino in quanto titolare di una servitù di passaggio carraio e pedonale, con diritto di sosta e di carico e scarico merci.
Il condominio contestava l’uso abusivo dei diritti contrastante con l’art. 10 del regolamento condominiale (nel quale era sancito il divieto di occupazione, anche temporanea, delle parti comuni), consistente nell’apposizione di fioriere e pallets nel cortile e nel parcheggio delle autovetture oltre i limiti previsti dal diritto di servitù.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Milano hanno rigettato la domanda del condominio poiché l’uso del cortile condominiale era legittimo, non c’era stata alcuna violazione del regolamento condominiale e il diritto era esercitato nei limiti della servitù.
Più nello specifico, la Corte d’appello, nella sentenza impugnata del 2 maggio 2017, ha confermato la genericità e l’irrilevanza dei capitoli di prova relativi al parcheggio delle autovetture e all’uso del cortile condominiale. La pronuncia di secondo grado, infatti, riteneva inverosimile la deposizione resa dalla teste che aveva dichiarato di aver visto tutta la notte parcheggiata l’auto nel cortile.
In ogni caso, l’uso del cortile condominiale per il parcheggio era consentito al resistente come condomino (in ...