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È valido l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale trasmesso mediante posta elettronica ordinaria

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È valido l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale trasmesso mediante posta elettronica ordinaria

lunedì, 17 ottobre 2022

 

Il Tribunale di Monza ha ritenuto valido l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale trasmesso ad una condomina via mail e non a mezzo di posta raccomandata o posta elettronica certificata (come richiesto dall’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ.), essendo stata la stessa condomina ad autorizzare espressamente l’amministratore di condominio ad utilizzare - in via esclusiva - tale canale comunicativo. 

Il caso affrontato da Trib. Mb, sez. II civ., 3 marzo 2022, n. 509, dott. Albanese.

La sentenza in esame affrontava il caso di una condomina che impugnava una delibera relativa all’installazione di una nuova basculante nel box di un altro condomino per omessa convocazione ed incompletezza dell’ordine del giorno, oltre che per essere state le relative spese ripartite con il criterio millesimale anziché addebitate al singolo condòmino. 

Nello specifico, quattro erano le censure mosse dalla società attrice avverso la delibera condominiale. In primo luogo, la società attrice eccepiva l’invalidità della delibera impugnata «per non essere stata regolarmente convocata e messa a conoscenza dell’ordine del giorno che avrebbe dovuto essere discusso in assemblea, ingiustificatamente comunicatole solo tramite posta elettronica ordinaria nonostante fosse dotata […] di un indirizzo PEC presso cui ricevere ogni comunicazione ufficiale». Inoltre, lamentava l’incompletezza dell’ordine del giorno dell’avviso di convocazione poiché, a suo dire, mancava «l’indicazione di una eventuale discussione e delibera sulla specifica installazione di una nuova basculante del box di un altro condomino».

In secondo luogo, l’attrice/impugnante riteneva illegittima la ripartizione del costo di installazione della basculante tra tutti i condomini sulla base del criterio millesimale. Ella, infatti, sosteneva che «le spese di manutenzione/conservazione del box auto e delle zone ad essi asservite (quali la rampa di accesso) avrebbero dovuto essere addebitate solamente ai condomini proprietari delle stesse, i soli cioè a trarre utilità dai medesimi beni». 

Infine, la società lamentava la violazione degli artt. 1130 e 1130-bis cod. civ. «non avendo l’amministratore ottemperato alla propria richiesta di consegnarle tutta la documentazione giustificativa del consuntivo di gestione ordinaria 2018/2019 che, a fronte di un preventivo pari ad € 22.000,00 aveva ripartito tra i condomini una spesa complessiva pari ad ...

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