La vicenda
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2044 del 2014, ha rigettato il gravame avanzato dalla I.S. S.p.A. contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 26 maggio 2011, che, a sua volta, respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 4485/2009 per la riscossione di contributi condominiali intimata alla I.S. S.p.A. dal Condominio C.S. n. 50.
La Banca opponente, contestando l’importo delle somme ingiunte, aveva, invero, domandato la declaratoria di nullità delle deliberazioni assembleari, rispettivamente del 6 febbraio 1996 e (conseguentemente) del 17 settembre 2007, deducendo che la prima avesse modificato senza il necessario consenso unanime di tutti i condomini il regolamento condominiale del 1955, il quale secondo ricostruzione di parte, prevedeva la riduzione di 1/6 delle spese in favore dei proprietari dei locali negozi.
La Corte d’Appello, sul punto, ha affermato che l’art. 13 del regolamento del 1955 disponeva, effettivamente, la riduzione di 1/6 delle quote millesimali attribuite ai negozi e che, diversamente, il regolamento del 1996 determinava le quote millesimali e la ripartizione delle spese secondo l’allegata Tabella.
All’assemblea oggetto di contestazione (risalente per l’appunto al 1996) avevano, dunque, partecipato 9 condomini su 10; l’unico assente aveva poi dichiarato di aderire alla modifica del regolamento in punto spese con lettera del 2004.
A tale delibera, inoltre, aveva altresì partecipato l’allora gestore dei locali dell’istituto bancario, dando poi esecuzione, con il giudizio in esame, al pagamento degli importi nei confronti del Condominio originariamente ricorrente.
L’I.S. S.p.A. ha così proposto ricorso in cassazione, denunciando, con il primo motivo di ricorso, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1136 c.c., nella parte in cui il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere che la lettera del 2004 avesse ...